COMUNICATO
Autorizzazione alla SEABO SpA all'occupazione temporanea d'urgenza delle aree interessate al potenziamento dell'acquedotto denominato "Pizzacra" dalla sorgente Madonna dell'Elta alla localita' Rio Fonti nel comune di Granaglione
Con deliberazione di Giunta comunale n. 58 dell'8/5/1999, divenuta
esecutiva il 21/5/1999, e' stata autorizzata la SEABO SpA di Bologna
ad occupare in via temporanea ed urgente, ai sensi dell'art. 20 della
Legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esecuzione
del lavoro di potenziamento dell'acquedotto denominato "Pizzacra" in
localita' Casa Bucchi di cui in premessa, le aree sottoindicate, site
in comune di Granaglione che verranno meglio specificate nello stato
di consistenza.
Comune censuario: Granaglione
Proprietaria: Lenzi Silvana
partita 10749, foglio 1, mapp. 197, sup. mq. 6448, qualita'
seminativo, coltura pratica incolto produttivo, tratto da occupare
lungh. 134 ml. - area 1373 mq.; mapp. 193, sup. mq. 11796, qualita'
bosco ceduo, coltura pratica bosco ceduo, tratto da occupare lungh.
154 ml. - area 1807 mq.; mapp. 171, sup. mq. 836, qualita' bosco
ceduo, coltura pratica bosco ceduo, tratto da occupare lungh. 31 ml.
- area 344 mq.
Per quanto riguarda la posa delle condotte, la larghezza delle fasce
di terreno da occupare sara' superiore a quella prevista per la
servitu' definitiva (mt. 3) al fine di consentire l'esecuzione dei
lavori di posa.
Nominare ed incaricare i tecnici e personale ausiliario nei signori:
geom. Fabio Morselli, geom. Roberto Nanni, p.i. Barbara Luccarini,
geom. Roberto Franceschini, geom. Giuliano Bartolini, geom. Michele
Casino Papia, ing. Claudio Caligari, dipendenti di SEABO SpA ad
introdursi nelle proprieta' private sopracitate per redigere lo stato
di consistenza del terreno prescritto agli artt. 71, comma 1 e 76
della Legge 2359 del 25/6/1865 e per la redazione del verbale di
immissione nel processo.
Stabilire che l'occupazione in predicato dovra' avvenire entro 3 mesi
dalla data di esecutivita' della presente delibera e non potra'
protrarsi oltre il termine di cinque anni prescritto dalle leggi
vigenti in materia espropriativa.
Mauro Vecchi