DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 793
Assegnazione e concessione ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell'anno 1996 dei finanziamenti previsti a favore delle attivita' produttive dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61 e dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 24 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
a) il DL 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modifiche in Legge 30
marzo 1998, n. 61 (di seguito denominata "Legge statale") recante
"Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi";
b) il combinato disposto dell'art. 18, comma 3 e dell'art. 17, comma
1 della Legge statale con cui, tra l'altro, viene stabilito che alle
imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e
artigianali, aventi sede o unita' produttiva nei territori delle
province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Parma, Reggio Emilia,
Modena, Ravenna, Rimini, interessate da eventi alluvionali e da
dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e
dicembre 1996, che hanno subito, in conseguenza dei predetti eventi,
gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese
le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30% del
valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive Lire
300.000.000 (pari ad Euro 154.937,07) per ciascuna impresa;
c) l'art. 20, comma 3 della Legge statale con cui, tra l'altro, viene
disposto che la Regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento
definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui
all'art. 18, nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni
operative;
d) la L.R. 3 luglio 1998, n. 24 avente ad oggetto "Eventi calamitosi
dell'anno 1996 in Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e
finanziarie per assicurare la realizzazione di ulteriori interventi
di protezione civile nel territorio della regione Emilia-Romagna - DL
6/98, convertito con modifiche in Legge 61/98";
e) la L.R. 9 ottobre 1998, n. 33 avente ad oggetto "Modificazione
della L.R. 3 luglio 1998, n. 24 ôEventi calamitosi dell'anno 1996 in
Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e finanziarie per
assicurare la realizzazione di ulteriori interventi di protezione
civile nel territorio della regione Emilia-Romagna - DL 6/98,
convertito con modifiche in Legge 61/98'";
f) l'art. 4, comma 1, lett. b) della citata L.R. 24/98 con cui viene
ribadito che nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1
della Legge statale sono concessi contributi, secondo le modalita' e
nei limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima Legge
statale, alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di
servizi e artigianali che hanno subito gravi danni a beni immobili o
mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte;
g) i seguenti articoli della Legge statale: art. 18, commi 3 e 7 -
art. 20, comma 2 - art. 5, comma 1 nonche' l'art. 9, comma 1 della
L.R. 24/98, le cui disposizioni combinate prevedono il sistema di
calcolo dei contributi da assegnare alle imprese industriali,
agro-industriali, di servizi e artigianali che hanno subito gravi
danni;
h) l'art. 4, commi 3 e 4 della L.R. 24/98 con cui, tra l'altro, viene
stabilito che le richieste di contributi devono essere presentate al
Comune ove e' ubicato l'immobile danneggiato e che i Comuni, sulla
base delle richieste loro pervenute, trasmettono alla Regione
l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi danni e che hanno titolo
per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dalla Legge
statale e dalla L.R. 24/98, con la specificazione per ciascuno di
essi dell'ammontare dei danni;
i) l'art. 4, comma 5 della L.R. 24/98 il quale dispone che la Giunta
regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra i Comuni
interessati, in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato e alle
priorita' stabilite;considerato che successivamente i Comuni
provvederanno ad assegnare i contributi alle imprese interessate nel
rispetto di quanto stabilito all'art. 4, comma 6 della L.R. 24/98 e
seguendo il sistema di calcolo previsto dalle disposizioni di cui al
precedente punto g);
visto l'art. 4, comma 7 della L.R. 24/98 il quale dispone che i
Comuni dovranno trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo
dei contributi effettivamente erogati e che le somme non erogate
dovranno essere restituite alla Regione;
preso atto delle modalita' per la determinazione dei contributi a
favore degli immobili gravemente danneggiati dai dissesti
idrogeologici, cosi' come precisate dalla delibera della Giunta
regionale n. 1147 del 13 luglio 1998, esecutiva, e differenziate in
base alla localizzazione degli immobili in zona 1 o in zona 2,
effettuata con la perimetrazione delle aree a rischio di cui alla
delibera della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 1998, poi
integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 1999,
n. 309 per Corniglio tutte esecutive a termine di legge;
preso atto altresi' della sottoindicata documentazione inoltrata dai
seguenti Comuni, trattenuta agli atti presso l'Assessorato Attivita'
produttive e dallo stesso verificata per regolarita' contabile e
congruita' riportante l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi
danni e che abbiano titolo per ricevere i contributi in base alla
Legge statale e quella regionale con la specificazione per ognuno di
essi dell'ammontare dei danni:
- Comune di Argelato (BO) - deliberazione Giunta comunale n. 255 del
29 dicembre 1998 e nota integrativa prot. n. 7113 del 20 maggio 1999;
- Comune di Budrio (BO) - deliberazioni Giunta comunale n.367 dell'1
dicembre 1998, n. 170 del 21 maggio 1999 e nota integrativa prot. n.
8670 del 24 aprile 1999;
- Comune di Castello d'Argile (BO) - determinazione Responsabile
Servizio Tutela ambiente n. 5/V/1 del 2 febbraio 1999;
- Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) - deliberazione Giunta
comunale n. 21 del 18 febbraio 1999;
- Comune di Malalbergo (BO) - deliberazioni Giunta comunale n. 184
del 30 dicembre 1998 e n. 14 del 18 febbraio 1999 e nota integrativa
prot. n. 2991/99 del 17 marzo 1999;
- Comune di Medicina (BO) - deliberazione Giunta comunale n. 6 del 14
gennaio 1999;
- Comune di Minerbio (BO) - deliberazione Giunta comunale n. 11 del
13 febbraio 1999;
- Comune di Molinella (BO) - deliberazione Giunta comunale n. 220 del
23 novembre 1998;
- Comune di Pieve di Cento (BO) - deliberazione Giunta comunale n. 10
del 3 febbraio 1999 e nota integrativa prot. n.1857 del 22 marzo
1999;
- Comune di Cento (FE) - deliberazione Giunta comunale n.463 del 16
dicembre 1998;
- Comune di Cesena - deliberazione Giunta comunale n. 55 del 26
gennaio 1999;
- Comune di Cesenatico (FO) - deliberazione Giunta comunale n. 17 del
19 gennaio 1999 e nota integrativa prot. n. 6169 del 18 marzo 1999;
- Comune di Forli' - deliberazione Giunta comunale n. 183 del 16
marzo 1999;
- Comune di Gambettola (FO) - deliberazione Giunta comunale n. 29 del
23 febbraio 1999;
- Comune di Gatteo (FO) - deliberazione Giunta comunale n.40 del 30
marzo 1999;
- Comune di Longiano (FO) - deliberazione Giunta comunale n. 34 del
13 febbraio 1999 e nota integrativa del 17 marzo 1999;
- Comune di Savignano sul Rubicone (FO) - deliberazioni Giunta
comunale n. 298 del 12 dicembre 1998 e n. 25 del 9 febbraio 1999;
- Comune di Alfonsine (RA) - deliberazione Giunta comunale n. 322 del
22 dicembre 1998;
- Comune di Cervia (RA) - deliberazione Giunta comunale n.35 del 16
febbraio 1999;
- Comune di Conselice (RA) - deliberazione Giunta comunale n. 186 del
31 dicembre 1998;
- Comune di Faenza (RA) - deliberazione Giunta comunale n.60 del 2
febbraio 1999 e nota integrativa del 9 aprile 1999;
- Comune di Lugo (RA) - deliberazione Giunta comunale n.674 del 2
dicembre 1998;
- Comune di Massa Lombarda (RA) - deliberazione Giunta comunale n.
171 del 26 novembre 1998;
- Comune di Ravenna - deliberazione Giunta comunale n.11993/257 del
30 marzo 1999 e nota integrativa del 19 aprile 1999;
- Comune di Bellaria Igea-Marina (RN) - deliberazioni Giunta comunale
n. 6 del 14 gennaio 1999 e n. 259 del 6 maggio 1999 e nota
integrativa prot. n. 3345 del 25 gennaio 1999;
- Comune di Coriano (RN) - deliberazione Giunta comunale n. 116 del
13 febbraio 1999 e nota integrativa del 22 marzo 1999;
- Comune di Misano Adriatico (RN) - deliberazione Giunta comunale n.
422 del 10 dicembre 1998;
- Comune di Riccione (RN) - deliberazione Giunta comunale n. 20 del 4
febbraio 1999;
- Comune di Rimini - deliberazione Giunta comunale n. 353 del 27
aprile 1999 e nota integrativa prot. n. 139310 del 20 maggio 1999;
- Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) - deliberazione Giunta
comunale n. 32 del 17 febbraio 1999;
dato atto delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa
effettuata dall'Ufficio competente in merito ai predetti
provvedimenti approvati dai citati Comuni;
ritenuto di:
1) approvare l'elenco dei Comuni ammissibili a contributo, indicati
nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2) assegnare ai Comuni indicati nell'Allegato A, parte integrante
della presente deliberazione, la somma complessiva di Lire
5.270.511.128 (pari ad Euro 2.721.991,83), secondo la ripartizione
risultante dall'Allegato stesso;
3) stabilire che i Comuni elencati nell'Allegato A, parte integrante
del presente atto, entro 180 giorni dalla conclusione del
procedimento di erogazione dei contributi alle imprese aventi
diritto, dovranno trasmettere alla Regione l'elenco a consuntivo di
cui all'art. 4, comma 7 della L.R. 24/98, debitamente vistato dal
Responsabile del Servizio Ragioneria dell'Ente, pena la revoca e
conseguente restituzione del contributo assegnato con la presente
deliberazione;
preso atto che l'art. 14 della L.R. 24/98 apporta le necessarie
variazioni al bilancio regionale prevedendo al Capitolo 48263 uno
stanziamento di competenza e di cassa di Lire 17.000.000.000 (pari ad
Euro 8.779.767,28);
vista la L.R. n. 6 del 28/4/1999 ed in particolare l'allegata Tabella
H);
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, secondo
comma, della L.R. 31/77 e successive modificazioni e che pertanto
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto a
termini di quanto previsto al punto 5.1.1.1 del dispositivo della
deliberazione 2541/95;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Attivita'
produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla regolarita' tecnica e
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
comma 6 della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta regionale
2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dr. Gianni Mantovani,
ai sensi del predetto articolo di legge e della deliberazione
sopracitata;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'elenco dei Comuni ammissibili a contributo,
indicati nell'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione sulla base di quanto partitamente stabilito in premessa
che qui si intende integralmente riportato a titolo di finanziamento
previsto a favore delle attivita' produttive dalla Legge 61/98 e
dalla L.R. 24/98;
2) di assegnare e concedere ai Comuni indicati nell'Allegato A, parte
integrante della presente deliberazione, la somma complessiva di Lire
5.270.511.128 (pari ad Euro 2.721.991,83) secondo la ripartizione
risultante dall'allegato stesso;
3) di impegnare la somma di Lire 5.270.511.128 (pari ad Euro
2.721.991,83) registrata al n. 1959 di impegno sul Capitolo 48263
"Contributi a favore delle imprese industriali, agroindustriali,
commerciali, di servizi e artigianali per danni a beni immobili e
mobili causati dagli eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici
(art. 18, commi 3 e 4, Legge 30/3/1998, n. 61; L.R. 3 luglio 1998, n.
24) - Mezzi statali", del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999
che presenta la necessaria disponibilita';
4) di dare atto che, ad esecutivita' della presente deliberazione, il
Dirigente competente per materia provvedera', con proprio atto
formale, ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77, come
sostituiti dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e dei punti 5.2 e 5.3
del dispositivo della deliberazione 2541/95, alla liquidazione e alla
emissione della richiesta dei titoli di pagamento in una unica
soluzione, di quanto assegnato a ciascun Comune;
5) di dare atto altresi' che, successivamente al verificarsi della
condizione di cui al precedente punto 4), i Comuni provvederanno ad
assegnare i contributi alle imprese interessate nel rispetto di
quanto stabilito all'art. 4, comma 6 della L.R. 24/98 e seguendo il
sistema di calcolo previsto dalle disposizioni di cui al punto g)
delle premesse;
6) di stabilire che i Comuni elencati nell'Allegato A, entro 180
giorni dalla conclusione del procedimento di erogazione dei
contributi alle imprese aventi diritto, dovranno trasmettere alla
Regione l'elenco a consuntivo di cui all'art. 4, comma 7 della L.R.
24/98, debitamente vistato dal Responsabile del Servizio Ragioneria
dell'Ente, pena la revoca e conseguente restituzione del contributo
assegnato con la presente deliberazione;
7) di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni operative indicate
nella L.R. 24/98 e successive modificazioni;
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
(seguono Allegati)