DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 19 maggio 1999, n. 3943
Art. 174, commi 2 e 3 della L.R. 3/99 - Pubblicazione dell'Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
- che nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna del 26 aprile 1999,
n. 52 e' stata pubblicata la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del
sistema regionale e locale";
- che con tale legge e' stata abrogata la L.R. 4 giugno 1986, n. 17,
recante "Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli
eccezionali . . ." con la quale era stata delegata l'attivita'
amministrativa concernente il rilascio di autorizzazioni ai trasporti
eccezionali alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore ai
50.000 abitanti;
- che in sostituzione dell'abrogata legge di delega si e' provveduto
ad approvare una nuova disciplina della materia in considerazione
delle innovazioni previste dal DLgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo
codice della strada" e dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento
di attuazione" e successive modificazioni;
evidenziato:
- che la nuova disciplina della materia e' contenuta negli artt. 172,
173, 174 e 175 della Sezione II "Semplificazione in materia di
trasporti eccezionali" del Capo VII "Trasporti", Titolo VI della L.R.
21 aprile 1999, n. 3;
- che in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 174 prevedono, quale
strumento di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni, la
redazione e il periodico aggiornamento da parte delle Province di
elenchi di strade percorribili dai trasporti eccezionali con
riferimento alla viabilita' regionale, provinciale e comunale e la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale da parte della
Regione dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme
degli elenchi redatti dalle Province sopra citati;
ricordato che per la regione Emilia-Romagna e' tuttora inesistente
una rete viaria regionale;
(omissis) determina:
di prendere atto che ogni Provincia della regione Emilia-Romagna,
delegata al rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali,
ha redatto gli elenchi delle strade percorribili riferite alla
viabilita' provinciale e comunale ai sensi dell'art. 174, secondo
comma, L.R. 3/99;
di procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna dell'Elenco delle strade percorribili, parte
integrante ed allegato al presente atto, costituito dall'insieme
degli elenchi redatti dalle Province, in applicazione dell'art. 174,
terzo comma, L.R. 3/99.
IL DIRETTORE GENERALE
Renzo Gorini
(segue Allegato)