REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 10 maggio 1999, n. 3567

Regolamento (CEE) 2078/92. Inserimento vasche dell'ex zuccherificio di Argelato fra le peculiarita' biologiche ai fini dell'applicazione dell'azione D1. Modifiche ed integrazioni alla determinazione 11694/98

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Visto il Regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992,            
relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze            
di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;                
visti i Programmi zonali pluriennali agro-ambientali della Regione              
Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 3 del Regolamento (CEE)                 
2078/92, approvati con decisione CE C(94)2492 del 6 ottobre 1994 e              
successive modifiche e posti in attuazione per l'annata agraria                 
l998/1999 secondo quanto stabilito dal Consiglio regionale con atto             
n. 1114 del 7 aprile 1999, esecutivo;                                           
viste le disposizioni per l'applicazione del citato Regolamento                 
2078/92 in Emilia-Romagna per l'annata agraria 1997/1998 (prot. n.              
22404 del 2 luglio 1997);                                                       
preso atto che, sulla base della richiesta presentata dalla Provincia           
di Bologna (prot. n. 93651 del 7 settembre 1998 e prot. Regione n.              
30585/6 del 8 settembre 1998) e del relativo parere tecnico                     
favorevole del Servizio provinciale Agricoltura di Bologna (prot. n.            
89499 del 21 agosto 1998), l'area delle vasche dell'ex zuccherificio            
di Argelato e' stata inserita, in quanto presentava i necessari                 
requisiti tecnici, tra le "Peculiarita' biologiche e paesaggistiche"            
di cui al punto 9.4.1.1.3 delle citate disposizioni regionali per               
l'annata agraria 1997/1998 ai fini dell'applicazione del Regolamento            
(CEE) 2078/92 - azione D1;                                                      
viste le disposizioni per l'applicazione del citato Regolamento                 
2078/92 in Emilia-Romagna per l'annata agraria 1998/1999, approvate             
con propria determinazione n. 11694 del 13 novembre 1998;                       
visto, in particolare, il punto 9.4.1.1.3 "Altre peculiarita'                   
biologiche di interesse provinciale" delle suddette disposizioni                
regionali, in quale prevede che eventuali peculiarita' biologiche e             
paesaggistiche, individuate dalle Amministrazioni provinciali                   
competenti per territorio, vengano segnalate per l'inserimento                  
nell'azione D1 all'Assessorato Agricoltura che, accertata l'esistenza           
dei necessari requisiti tecnici, provvede ad attivare le relative               
procedure;                                                                      
ritenuto di dover confermare anche per l'annata agraria 1998/1999               
l'inserimento della predetta area fra le peculiarita' biologiche e              
paesaggistiche di cui al punto 9.4.1.1.3 delle citate disposizioni              
regionali ai fini dell'applicazione della predetta azione D1 e di               
stabilire le specifiche prescrizioni in conformita' al citato parere            
del Servizio provinciale Agricoltura di Bologna;                                
considerato che l'inserimento di cui al capoverso precedente comporta           
la necessita' di prevedere modifiche alle disposizioni di cui ai                
punti 9.4.1.1.3 "Altre peculiarita' biologiche di interesse                     
provinciale" e 9.4.1.2 "Criteri" delle citate disposizioni per                  
l'annata agraria 1998/1999;                                                     
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 31 luglio             
1998, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento della                        
responsabilita' di servizio;                                                    
preso atto che non e' stata conferita la responsabilita' del Servizio           
Aiuti alle imprese;                                                             
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva, recante direttive per l'esercizio delle funzioni               
dirigenziali, ed in particolare il punto 4.1.1.10;                              
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 618 del 14 maggio             
1997 - esecutiva ai sensi di legge, relativa al conferimento della              
responsabilita' dell'Ufficio Aiuti al reddito e Compensazioni;                  
preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile                      
dell'Ufficio Aiuti al reddito e Compensazioni dr. Eugenio Spreafico             
in merito alla regolarita' tecnica del presente provvedimento ai                
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, e            
della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                             
dato atto altresi', della legittimita' del presente provvedimento ai            
sensi dei medesimi articoli di legge e deliberazione,                           
determina:                                                                      
1) di modificare ed integrare, per le motivazioni indicate in                   
premessa e qui integralmente richiamate, le disposizioni per                    
l'applicazione del Regolamento (CEE) 2078/92 in Emilia-Romagna per              
l'annata agraria 1998/1999, approvate con propria determinazione n.             
11694 del 13 novembre 1998, aggiungendo all'ultimo capoverso del                
punto 9.4.1.1.3 "Altre peculiarita' biologiche di interesse                     
provinciale" il seguente capoverso:                                             
"Sulla base della segnalazione pervenuta dalla Provincia di Bologna,            
in considerazione della previsione del Piano territoriale paesistico            
regionale e del parere favorevole dell'Istituto nazionale per la                
fauna selvatica, si identifica come "peculiarita' biologica" l'area             
delle vasche dell'ex zuccherificio di Argelato. Il mantenimento delle           
peculiarita' biologiche di tale area soddisfa infatti gli obiettivi             
di incentivazione di un elevato livello di biodiversita' attraverso             
la creazione di habitat idonei alla salvaguardia di importanti specie           
vegetali ed animali.                                                            
Gli interventi di mantenimento di tali peculiarita' biologiche sono             
ammissibili al regime di impegno e di aiuto ai sensi dell'azione D1,            
a condizione che:                                                               
- l'area naturale, una volta ricreata, rimanga vincolata oltre i                
cinque anni dell'impegno sottoscritto e per questo nasca un'intesa              
tra la proprieta' ed il Comune di Argelato che possa permetterne, se            
richiesto, anche una fruizione pubblica regolamentata;                          
- i lavori di miglioramento naturalistico siano preceduti dalla                 
rimozione e/o occultamento dei materiali e manufatti soprattutto in             
ferro e cemento che oggi determinano un impatto negativo sul                    
paesaggio e possibili problemi di sicurezza per i fruitori.                     
Per quanto concerne gli indirizzi tecnici per la realizzazione degli            
interventi, si dovra' provvedere:                                               
- al rimodellamento degli argini ed alla creazione di sponde a debole           
inclinazione, tali da garantire la presenza di ampie estensioni poco            
profonde;                                                                       
- alla circolazione delle acque in modo da evitare le morie di                  
animali per intossicazione acuta dal botulino;                                  
- alla creazione di isole all'interno degli invasi per rendere piu'             
sicura la nidificazione e la sosta degli uccelli;                               
- al rimodellamento dei fondali in modo da ottenere invasi                      
caratterizzati da profondita' diverse e comunque non superiori a 2,5            
m.;                                                                             
- alla diversificazione degli ambienti presenti nell'area in modo da            
favorire la contemporanea presenza di un maggior numero di specie.              
Per quanto riguarda la gestione degli spazi naturali ricreati,                  
dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui al                    
precedente punto 9.4.1.1.2 (maceri in pianura, laghetti in collina e            
montagna, stagni, risorgive e fontanili).";                                     
2) di modificare ed integrare il punto 9.4.1.2 "Criteri" delle citate           
disposizioni sostituendo il penultimo capoverso del punto medesimo              
con il seguente:                                                                
"Non concorrono inoltre i laghetti e gli stagni (ovunque situati) e             
le relative fasce di rispetto singolarmente di estensione superiore a           
ha 2 (fascia di rispetto circostante le sponde esclusa), ad eccezione           
dei bacini dell'area delle vasche dell'ex zuccherificio di Argelato             
che siano rimodellati e/o conservati ai sensi di quanto disposto al             
precedente punto 9.4.1.1.3. Non concorrono infine i bacini dove viene           
praticata l'acquacoltura.                                                       
In ogni caso, fatte salve le esclusioni relative alle vasche dell'ex            
zuccherificio di Argelato per concorrere al calcolo della superficie            
di premio, gli stagni e i laghetti e gli specchi d'acqua in genere              
devono essere singolarmente pari o inferiori ad ettari due e devono             
comunque essere separati da una fascia di terreno larga almeno 50               
metri (dove e' possibile impiantare boschetti) da analoghe superfici            
presenti in azienda.";                                                          
3) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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