REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 maggio 1999, n. 90

Dichiarazione di inammissibilita', ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a, della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35 del referendum proposto col seguente quesito referendario "Oggetto unitario e omogeneo del presente referendum e' l'abrogazione delle parti degli atti amministrativi e dell'atto legislativo sotto riportate, le quali stabiliscono un utilizzo dei finanziamenti per gli investimenti nel settore della Sanita', a disposizione della Regione Emilia-Romagna, che complessivamente determina la chiusura di molti piccoli Presidi ospedalieri, l'apertura o l'ampliamento di nuove strutture ospedaliere, piuttosto che l'utilizzo dei fondi per la ristrutturazione delle strutture ospedaliere esistenti, il prevalente potenziamento delle strutture sanitarie decentrate sul territorio, comprese quelle termali, per la prevenzione, la riabilitazione diretta in particolare alla cura delle persone anziane ammalate, degli handicappati e dei malati di mente"

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
(omissis)  delibera:                                                            
a) di dichiarare, conseguentemente a quanto anzi esposto e sulla base           
del parere vincolante della Commissione consultiva per i procedimenti           
referendari e d'iniziativa popolare, la cui motivazione (delibera               
1/99) e' allegata al presente atto quale parte integrante e                     
sostanziale dello stesso, l'inammissibilita' del referendum proposto            
con l'istanza referendaria prima indicata.                                      
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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