DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 maggio 1999, n. 89
Dichiarazione di inammissibilita', ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a, della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35 del referendum proposto col seguente quesito referendario "Oggetto unitario e omogeneo del presente referendum e' l'abrogazione delle parti degli atti amministrativi sotto riportate, che complessivamente riguardano i PAL - Piani attuativi locali - e le Linee guida da cui essi discendono e che nell'insieme stabiliscono per la regione Emilia-Romagna una dotazione, per gli ospedali, di posti letto pari a 5 per mille abitanti, che e' inferiore allo standard di 5,5 per mille abitanti (senza riferimento alcuno al fenomeno della mobilita' extra regionale) stabilito dal dettato legislativo nazionale, nonche' l'abrogazione di quelle parti degli atti amministrativi, sotto riportate, che stabiliscono una ulteriore riduzione dei posti letto in Emilia-Romagna per i prossimi anni al di sotto dei 5 posti letto per mille abitanti" (proposta n. 92)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis) delibera:
a) di dichiarare, conseguentemente a quanto anzi esposto e sulla base
del parere vincolante della Commissione consultiva per i procedimenti
referendari e d'iniziativa popolare, la cui motivazione (delibera
1/99) e' allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, l'inammissibilita' del referendum proposto
con l'istanza referendaria prima indicata.
(omissis)