LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E ABROGAZIONI
Art. 16
Abrogazioni
1. E' abrogata la L.R. 28 agosto 1978, n. 34: "Assegnazione di fondi
ai Comuni in materia di diritto allo studio, trasporti scolastici ed
assistenza estiva ai minori, in attuazione dell'ultimo comma
dell'art. 7 del decreto legge 29/12/1977, n. 946, convertito con
modificazione nella Legge 27 febbraio 1978, n. 43" e successive
modificazioni.
2. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della L.R. 29 dicembre 1979, n. 48
"Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini
portatori di handicaps".
3. E' abrogata la L.R. 24 aprile 1995, n. 52 "Integrazioni alla L.R.
25 gennaio 1983, n. 6 ôDiritto allo studio'".
4. E' abrogata la L.R. 25 gennaio 1983, n. 6.
5. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente
legge.
NOTE ALL'ART. 16
Comma 2
1) Gli articoli 3 e 4 della L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 sono gia'
stati abrogati con l'art. 24 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6.
Comma 4
2) La L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 concerneva Diritto allo studio e
qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole
dell'infanzia.