REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

    TITOLO V                                                                    
    NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE                                              
    E ABROGAZIONI                                                               
          Art. 15                                                               
Norme finanziarie                                                               
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa             
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa            
del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria                    
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di                   
bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio           
1977, n. 31.                                                                    
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente              
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione possono essere            
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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