LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E ABROGAZIONI
Art. 15
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio
1977, n. 31.
NOTA ALL'ART. 15
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".