REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO IV                                                                  
     MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI                                   
          Art. 14                                                               
Uso delle strutture                                                             
1. In attuazione dell'art. 38 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e                  
dell'art. 12 della Legge n. 517 del 4 agosto 1977, con riferimento              
alla Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 sulla formazione                         
professionale, per conseguire le finalita' della presente legge gli             
Enti locali e le competenti autorita' scolastiche promuovono una                
reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature                
scolastiche e per il diritto allo studio, ivi compresi i mezzi                  
adibiti al trasporto scolastico, in conformita' con le norme vigenti            
in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.                
2. Possono essere altresi' stipulate convenzioni tra Enti locali,               
enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, universitarie e               
agenzie formative per mettere a disposizione della scuola servizi e             
strutture culturali, scientifiche, sportive, ricretive, nonche',                
strutture ed attrezzature della formazione professionale.                       
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 38 del DPR n. 616 del 1977, riportato alla nota           
2) all'art. 10, e' il seguente:                                                 
"Art. 38 - Collaborazione tra Regione, Enti locali e Stato                      
Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro                        
attribuzioni, e' consentito alle Regioni ed agli Enti locali                    
territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e               
degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della Pubblica               
Istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli                  
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del DPR           
31 maggio 1974, n. 416.                                                         
A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le Regioni e             
gli Enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.               
In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei                 
locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a               
carico della Regione per il personale, le pulizie, il consumo del               
materiale e l'impiego dei servizi strumentali.".                                
2) Il testo dell'art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517,                     
concernente Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione              
degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica                      
dell'ordinamento scolastico, e' il seguente:                                    
"Art. 12                                                                        
Il Consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle                      
attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano              
richiesta, per lo svolgimento di attivita' didattiche durante                   
l'orario scolastico, sempreche' non si pregiudichino le normali                 
attivita' della scuola. Il Consiglio scolastico distrettuale                    
stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e                   
l'organizzazione dei servizi necessari.                                         
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati             
fuori dell'orario del servizio scolastico per attivita' che                     
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione                   
culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facolta'            
di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di           
circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal                   
Consiglio scolastico provinciale.                                               
Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto,               
agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono                   
stabilire le modalita' dell'uso e le conseguenti responsabilita' in             
ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del                      
patrimonio.                                                                     
E' abrogato l'articolo 260 del RD 26 aprile 1928, n. 1297.".                    
3) La Legge 21 dicembre 1978, n. 845 concerne Legge-quadro in materia           
di formazione professionale.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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