LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO IV
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 14
Uso delle strutture
1. In attuazione dell'art. 38 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e
dell'art. 12 della Legge n. 517 del 4 agosto 1977, con riferimento
alla Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 sulla formazione
professionale, per conseguire le finalita' della presente legge gli
Enti locali e le competenti autorita' scolastiche promuovono una
reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature
scolastiche e per il diritto allo studio, ivi compresi i mezzi
adibiti al trasporto scolastico, in conformita' con le norme vigenti
in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. Possono essere altresi' stipulate convenzioni tra Enti locali,
enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, universitarie e
agenzie formative per mettere a disposizione della scuola servizi e
strutture culturali, scientifiche, sportive, ricretive, nonche',
strutture ed attrezzature della formazione professionale.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art. 38 del DPR n. 616 del 1977, riportato alla nota
2) all'art. 10, e' il seguente:
"Art. 38 - Collaborazione tra Regione, Enti locali e Stato
Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro
attribuzioni, e' consentito alle Regioni ed agli Enti locali
territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e
degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della Pubblica
Istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del DPR
31 maggio 1974, n. 416.
A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le Regioni e
gli Enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei
locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a
carico della Regione per il personale, le pulizie, il consumo del
materiale e l'impiego dei servizi strumentali.".
2) Il testo dell'art. 12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517,
concernente Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione
degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica
dell'ordinamento scolastico, e' il seguente:
"Art. 12
Il Consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle
attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano
richiesta, per lo svolgimento di attivita' didattiche durante
l'orario scolastico, sempreche' non si pregiudichino le normali
attivita' della scuola. Il Consiglio scolastico distrettuale
stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e
l'organizzazione dei servizi necessari.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati
fuori dell'orario del servizio scolastico per attivita' che
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facolta'
di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di
circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Consiglio scolastico provinciale.
Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto,
agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono
stabilire le modalita' dell'uso e le conseguenti responsabilita' in
ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del
patrimonio.
E' abrogato l'articolo 260 del RD 26 aprile 1928, n. 1297.".
3) La Legge 21 dicembre 1978, n. 845 concerne Legge-quadro in materia
di formazione professionale.