REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO IV
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 13
Contribuzione dell'utenza
1. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5 con contributi rapportati alle
proprie condizioni economiche.
2. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali
contributi.