REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO IV                                                                  
     MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI                                   
          Art. 13                                                               
Contribuzione dell'utenza                                                       
1. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui all'art. 2,                
comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5 con contributi rapportati alle             
proprie condizioni economiche.                                                  
2. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali               
contributi.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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