REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO III                                                                 
     LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI                                   
     E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI                                               
          Art. 11                                                               
Conferenza permanente per il diritto allo studio                                
1. Ai fini di elaborare proposte per l'attuazione degli interventi              
per il diritto allo studio e di monitorarne gli avanzamenti e'                  
istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la                  
Conferenza permanente per il diritto allo studio.                               
2. La Conferenza e' presieduta dall'Assessore regionale competente ed           
e' composta da rappresentanti della Regione, degli Enti locali, del             
sistema dell'istruzione e della formazione, pubblico e privato, della           
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili,            
nonche', da soggetti designati da organismi rappresentativi a livello           
regionale dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia                       
convenzionate e da associazioni di famiglie maggiormente                        
rappresentative a livello regionale.                                            
3. La Giunta regionale stabilisce la composizione e le modalita' di             
funzionamento della Conferenza permanente.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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