LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO III
LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 11
Conferenza permanente per il diritto allo studio
1. Ai fini di elaborare proposte per l'attuazione degli interventi
per il diritto allo studio e di monitorarne gli avanzamenti e'
istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la
Conferenza permanente per il diritto allo studio.
2. La Conferenza e' presieduta dall'Assessore regionale competente ed
e' composta da rappresentanti della Regione, degli Enti locali, del
sistema dell'istruzione e della formazione, pubblico e privato, della
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili,
nonche', da soggetti designati da organismi rappresentativi a livello
regionale dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia
convenzionate e da associazioni di famiglie maggiormente
rappresentative a livello regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce la composizione e le modalita' di
funzionamento della Conferenza permanente.