LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO III
LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 10
Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art.
139 del DLgs n. 112 del 1998, nel quadro degli indirizzi e del
programma annuale regionale di cui al comma 2 dell'art. 9.
2. Ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni
dall'art. 42 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977, le Province
elaborano, con il concorso dei Comuni e dei soggetti di cui al comma
4 dell'art. 1, ed approvano il programma degli interventi per il
diritto allo studio e la qualificazione del sistema scolastico e
formativo, comprendente il riparto dei fondi, nel rispetto degli
indirizzi, delle direttive e del programma annuale regionali.
3. La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di cui al
comma 2 dell'art. 9, approva il riparto dei fondi a favore delle
Province per gli interventi di cui all'art. 2.
4. I fondi regionali sono erogati dalle Province a:
a) Comuni, singoli o associati, per l'attuazione degli interventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5;
b) Comuni, singoli o associati, in relazione alle competenze loro
attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e
soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, per i progetti di cui
all'art. 2, comma 2;
c) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate con i
Comuni ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, quali
contributi aggiuntivi rispetto a quelli comunali, finalizzati
all'attuazione delle convenzioni;
d) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in
possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati alla
qualificazione dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite
progetti migliorativi dei servizi;
e) associazioni rappresentative a livello locale o regionale di
soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso
dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di
qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli
operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico;
f) scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate per
progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
5. Al fine di poter accedere ai contributi di cui alla presente
legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia gia' convenzionate
con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti ad adeguarsi ai
requisiti di cui all'art. 8 entro due anni dall'approvazione della
legge medesima.
6. I Comuni ricevono i progetti dei soggetti di cui al comma 3
dell'art. 1 relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2,
nonche', i progetti dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 4,
relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)
e b), e li trasmettono alle Province al fine della relativa
valutazione ed inserimento nel programma provinciale, nel rispetto
degli indirizzi e delle direttive regionali.
7. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale
sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli
obiettivi della programmazione.
8. Le Province, in relazione alle competenze loro attribuite
dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, presentano
progetti alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 2, comma 2 anche su richiesta dei Comuni interessati.
9. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi alle Province per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 8.
10. Gli Enti locali possono concorrere con risorse proprie alla
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
11. La fornitura di libri di testo gratuiti per la scuola elementare
e dei servizi di mensa e trasporto per gli alunni delle scuole
materne e dell'obbligo e' a carico del Comune di residenza
dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni
interessati.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998 citato alla nota
1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 139 - Trasferimenti alle Province ed ai Comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria
superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale.
2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunita' Montane e le
Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria
competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni
scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la
continuita' in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini
di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e
di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle
Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola
materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai Comuni.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,
n. 382, e' il seguente:
"Art. 42 - Assistenza scolastica
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza
scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita'
destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o
mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti,
l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti
capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli
studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interveti di
assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici;
l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
elementari.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.
Comma 5
4) La L.R. 24 aprile 1995, n. 52 concerne Integrazione alla L.R. 25
gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio".
Comma 8
5) Il testo dell'art. 139 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
1) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.