LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO III
LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 9
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente
legge.
2. A tale fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
approva gli indirizzi triennali, di cui al comma 1 e, sulla base di
questi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, il programma
annuale degli interventi.
3. Nel programma annuale di cui al comma 2 possono essere previsti
interventi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia
della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la piu'
adeguata, in particolare per gli interventi di promozione
dell'integrazione fra sistema scolastico e sistema formativo, di
sostegno alla qualificazione scolastica ed alla messa in rete dei
sistemi e di sperimentazione di interventi innovativi nelle materie
di cui alla presente legge.
4. Per la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale, la
Regione puo' concedere contributi agli Enti locali ed ai soggetti di
cui al comma 3 dell'art. 1, secondo modalita' stabilite dalla Giunta
regionale.
5. Per gli interventi di cui al comma 3, la Regione puo' realizzare
progetti speciali, anche mediante la stipula di convenzioni con
universita', enti, istituti e societa' di ricerca.
6. Il programma annuale di cui al comma 2 determinera' la
ripartizione delle risorse regionali per la realizzazione degli
interventi previsti dalla presente legge.
7. Al fine di garantire uniformita' di trattamento e pari
opportunita' alla fruizione del diritto allo studio, la Giunta
regionale, sentite le Province, emana direttive in merito alle
modalita' di attuazione dei servizi e dei progetti di cui alla
presente legge.
8. La Giunta regionale approva lo schema tipo di convenzione che i
Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con le scuole
dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative,
senza fini di lucro.
9. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un
efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse
destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge.
10. La Regione, gli Enti locali ed i soggetti di cui al comma 3
dell'art. 1, anche agli effetti di cui all'art. 27 della Legge 24
dicembre 1996, n. 675, favoriscono lo scambio di informazioni, dati
statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema,
ferma restando la piena autonomia delle istituzioni scolastiche
pubbliche di aderire alla richiesta.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 10
Il testo dell'art. 27 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675
concernente Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, e' il seguente:
"Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale
ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 sono attuati nel pieno
rispetto delle disposizioni della presente legge.".