REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO III                                                                 
     LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI                                   
     E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI                                               
          Art. 9                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo,                   
coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente              
legge.                                                                          
2. A tale fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,               
approva gli indirizzi triennali, di cui al comma 1 e, sulla base di             
questi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, il programma            
annuale degli interventi.                                                       
3. Nel programma annuale di cui al comma 2 possono essere previsti              
interventi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia                
della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la piu'            
adeguata, in particolare per gli interventi di promozione                       
dell'integrazione fra sistema scolastico e sistema formativo, di                
sostegno alla qualificazione scolastica ed alla messa in rete dei               
sistemi e di sperimentazione di interventi innovativi nelle materie             
di cui alla presente legge.                                                     
4. Per la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale, la             
Regione puo' concedere contributi agli Enti locali ed ai soggetti di            
cui al comma 3 dell'art. 1, secondo modalita' stabilite dalla Giunta            
regionale.                                                                      
5. Per gli interventi di cui al comma 3, la Regione puo' realizzare             
progetti speciali, anche mediante la stipula di convenzioni con                 
universita', enti, istituti e societa' di ricerca.                              
6. Il programma annuale di cui al comma 2 determinera' la                       
ripartizione delle risorse regionali per la realizzazione degli                 
interventi previsti dalla presente legge.                                       
7. Al fine di garantire uniformita' di trattamento e pari                       
opportunita' alla fruizione del diritto allo studio, la Giunta                  
regionale, sentite le Province, emana direttive in merito alle                  
modalita' di attuazione dei servizi e dei progetti di cui alla                  
presente legge.                                                                 
8. La Giunta regionale approva lo schema tipo di convenzione che i              
Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con le scuole              
dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative,           
senza fini di lucro.                                                            
9. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di              
competenza, attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un                
efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse            
destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente              
legge.                                                                          
10. La Regione, gli Enti locali ed i soggetti di cui al comma 3                 
dell'art. 1, anche agli effetti di cui all'art. 27 della Legge 24               
dicembre 1996, n. 675, favoriscono lo scambio di informazioni, dati             
statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema,              
ferma restando la piena autonomia delle istituzioni scolastiche                 
pubbliche di aderire alla richiesta.                                            
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 10                                                                        
Il testo dell'art. 27 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675                      
concernente Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al                
trattamento dei dati personali, e' il seguente:                                 
"Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti pubblici                            
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali           
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,             
e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni                        
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.              
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli            
enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano            
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque               
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale             
ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui              
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento             
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le              
disposizioni della presente legge.                                              
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di              
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse            
solo se previste da norme di legge o di regolamento.                            
4. I criteri di organizzazione delle Amministrazioni pubbliche di cui           
all'articolo 5 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 sono attuati nel pieno           
rispetto delle disposizioni della presente legge.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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