LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 8
Requisiti per la qualificazione delle scuole non statali
ai fini degli interventi per il diritto allo studio
1. Al fine di partecipare agli interventi per la qualificazione del
diritto allo studio, le scuole non statali, senza fini di lucro,
devono possedere, oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente,
i seguenti requisiti:
a) assicurare la pubblicita' dei bilanci;
b) applicare al personale dipendente (direttivo, docente e non
docente) i contratti collettivi nazionali di categoria e di settore,
fatta salva in ogni caso la normativa statale relativa ad attivita'
diversamente qualificate;
c) disporre di organi collegiali analoghi a quelli previsti per le
corrispondenti scuole statali;
d) accettare le iscrizioni di tutti gli alunni che ne facciano
richiesta, senza discriminazione alcuna;
e) adeguare, in coerenza con le proprie finalita', il loro
ordinamento alla determinazione dei curricoli, all'autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, in conformita' con la
normativa nazionale;
f) rispettare la liberta' di insegnamento.