LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 7
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
a) dei frequentanti le scuole statali e dei frequentanti le scuole
non statali;
b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati ai fini del
conseguimento di titoli di studio;
c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale di base,
superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati
ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comprese
le persone in stato di detenzione.