REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO II                                                                  
     TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI                                   
              Art. 7                                                            
Destinatari degli interventi                                                    
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:            
a) dei frequentanti le scuole statali e dei frequentanti le scuole              
non statali;                                                                    
b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati ai fini del                 
conseguimento di titoli di studio;                                              
c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale di base,                
superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati           
ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comprese             
le persone in stato di detenzione.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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