LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 6
Interventi per l'integrazione
dei soggetti in situazione di handicap
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle
rispettive competenze ed in conformita' a quanto disposto, in
particolare, dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e dalla Parte II,
Titolo VII, Capo IV del TU 297/94 - interventi diretti a garantire il
diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema
scolastico e formativo degli alunni handicappati nonche', di ogni
cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi
di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di
programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici e Aziende
Unita' sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata
dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' gestite sul
territorio da Enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilita' e
sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con
l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unita' sanitarie locali -
agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del
sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di
trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonche', di
personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a
favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita' di comunicazione;
b) le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono alla certificazione,
partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed
effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando
altresi' le attivita' di consulenza e di supporto richieste dal
personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel
processo di integrazione.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, concerne Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
2) Il Capo IV del Titolo VII - Norme comuni - della Parte II -
Ordinamento scolastico - del TU 297/94, citato alla nota all'art. 2,
concerne Alunni in particolari condizioni.