REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO II                                                                  
     TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI                                   
          Art. 6                                                                
Interventi per l'integrazione                                                   
dei soggetti in situazione di handicap                                          
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle                  
rispettive competenze ed in conformita' a quanto disposto, in                   
particolare, dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e dalla Parte II,           
Titolo VII, Capo IV del TU 297/94 - interventi diretti a garantire il           
diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema           
scolastico e formativo degli alunni handicappati nonche', di ogni               
cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi           
di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.               
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di                     
programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici e Aziende               
Unita' sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata            
dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,                
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' gestite sul               
territorio da Enti pubblici e privati.                                          
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:                      
a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilita' e              
sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con                 
l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unita' sanitarie locali -             
agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del              
sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di            
trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonche', di           
personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a             
favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita' di comunicazione;              
b) le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono alla certificazione,           
partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed            
effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando            
altresi' le attivita' di consulenza e di supporto richieste dal                 
personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel                
processo di integrazione.                                                       
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, concerne Legge-quadro per                  
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone                  
handicappate.                                                                   
2) Il Capo IV del Titolo VII - Norme comuni - della Parte II -                  
Ordinamento scolastico - del TU 297/94, citato alla nota all'art. 2,            
concerne Alunni in particolari condizioni.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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