LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 5
Formazione continua e permanente
1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto
l'arco della vita, la Regione incentiva la formazione continua e
permanente delle persone sulla base delle esigenze di
professionalita' espresse dal mondo del lavoro, nonche', delle
attitudini personali, nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione vigente.