REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO II                                                                  
     TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI                                   
          Art. 5                                                                
Formazione continua e permanente                                                
1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto                 
l'arco della vita, la Regione incentiva la formazione continua e                
permanente delle persone sulla base delle esigenze di                           
professionalita' espresse dal mondo del lavoro, nonche', delle                  
attitudini personali, nei modi e nelle forme previsti dalla                     
legislazione vigente.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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