REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO II                                                                  
     TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI                                   
          Art. 4                                                                
Educazione degli adulti                                                         
1. Al fine di favorire l'educazione degli adulti, la Regione promuove           
l'integrazione fra il sistema scolastico ed il sistema della                    
formazione professionale per la realizzazione di attivita' mirate al            
conseguimento di titoli di studio e di qualifiche professionali, ai             
fini del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti                
formativi acquisiti nei due sistemi e nel mondo del lavoro, come                
previsto all'art. 17 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.                        
2. La Regione promuove inoltre:                                                 
a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale di base,                 
nonche', iniziative per l'acquisizione di competenze professionali;             
b) attivita' educative e formative per persone che si trovino                   
all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.                
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 17 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente           
Norme in materia di promozione dell'occupazione, e' il seguente:                
"Art. 17 - Riordino della formazione professionale                              
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di              
formazione ed elevazione professionale anche attraverso                         
l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema           
scolastico e con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo               
delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione             
professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e            
di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con                
riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali           
l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente              
articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel                  
rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare                  
costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio processo di                
riforma della disciplina in materia:                                            
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per            
migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita'             
competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento              
alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare            
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale                 
caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta'              
produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento professionale           
degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative,           
secondo modalita' adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;            
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il              
ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo              
tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il               
momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei              
giovani con le imprese;                                                         
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte             
delle Regioni e/o delle Province anche in convenzione con istituti di           
istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti                       
predeterminati;                                                                 
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5                     
dell'articolo 9 del DL 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con                 
modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di           
formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o            
territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico                     
riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di            
lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori                     
disoccupati per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica                   
all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno            
in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente e                       
territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico           
e gestiti con partecipazione delle parti sociali, dovranno altresi'             
essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;            
e) attribuzione al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di            
funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato            
di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di                
certificazione delle competenze acquisite con la formazione                     
professionale:                                                                  
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento            
predisposti d'intesa con le Regioni, la formazione e la mobilita'               
interna o esterna al settore degli addetti alla formazione                      
professionale nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e            
la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di                    
migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei                  
sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi                  
saranno individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della                 
Previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi            
allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del             
DL 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla Legge            
19 luglio 1993, n. 236;                                                         
g) esemplificazione delle procedure, definite a livello nazionale               
anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle              
Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che                
delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria            
anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle             
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;                        
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.                               
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a              
norma dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 ,           
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,            
con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio             
dei ministri e del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di           
concerto con i Ministri della Pubblica Istruzione, dell'Universita' e           
della Ricerca scientifica e tecnologica, per le Pari opportunita',              
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, per la               
Funzione pubblica e gli Affari regionali, sentita la Conferenza                 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti                 
Commissioni parlamentari.                                                       
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a           
valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi                   
cofinanziamenti nazionali e' istituito, presso il Ministero del                 
Tesoro - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per               
l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle                 
politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con                        
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi                     
dell'articolo 9 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041.                          
4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico           
dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche',            
per l'anno 1997, da un contributo di Lire 30 miliardi che gravera'              
sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della                      
maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della Legge 21             
dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma           
5, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,                
dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la                
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo               
previsto dal medesimo articolo 25 della citata Legge n. 845 del 1978.           
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma            
4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei            
finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria dello               
Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CEE) n.                
2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche                       
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.            
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della                  
presente legge il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro              
del Lavoro e della Previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto           
le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma             
3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a           
carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare                     
sull'importo del funzionamento concesso, che puo' essere                        
rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio                
finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo            
dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.".                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina