LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 3
Servizi educativi per minori
1. Ai fini di potenziare le opportunita' educative e per rispondere
ad esigenze di carattere sociale, la Regione promuove, gli Enti
locali e le scuole favoriscono, l'offerta di servizi e di attivita' a
carattere educativo e ricreativo, in orario non scolastico, destinati
a soggetti in eta' compresa fra 0 e 18 anni, ricercando il
collegamento anche con la formazione professionale, nonche', la
collaborazione delle famiglie e dell'associazionismo di ogni tipo.