REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO II                                                                  
     TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI                                   
          Art. 3                                                                
Servizi educativi per minori                                                    
1. Ai fini di potenziare le opportunita' educative e per rispondere             
ad esigenze di carattere sociale, la Regione promuove, gli Enti                 
locali e le scuole favoriscono, l'offerta di servizi e di attivita' a           
carattere educativo e ricreativo, in orario non scolastico, destinati           
a soggetti in eta' compresa fra 0 e 18 anni, ricercando il                      
collegamento anche con la formazione professionale, nonche', la                 
collaborazione delle famiglie e dell'associazionismo di ogni tipo.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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