REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

     TITOLO II                                                                  
     TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI                                   
          Art. 2                                                                
Tipologia degli interventi                                                      
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:                              
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle                  
attivita' scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui               
all'art. 7: 1. fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni                
della scuola elementare ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n.              
297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni, 2.                
servizi di mensa, 3. servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio,           
4. servizi residenziali, 5. sussidi e servizi individualizzati per              
soggetti in situazione di handicap, 6. assegni di studio;                       
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualita'             
del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di              
cui agli artt. 6 e 7, anche per il tramite dei soggetti di cui al               
comma 3 dell'art. 1.                                                            
2. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:                    
a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare              
tecnologie multimediali, purche', a sostegno di progetti di                     
sperimentazione didattica e di progetti educativi, finalizzati a                
favorire la qualificazione della scuola statale, non statale, degli             
Enti locali e dell'intero sistema scolastico e formativo;                       
b) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle             
strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;           
c) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la                   
continuita' tra i diversi gradi e ordini di scuole statali e non                
statali, anche secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia           
scolastica, nonche' iniziative volte a sostenere forme di                       
collaborazione fra scuole e famiglie;                                           
d) iniziative volte a promuovere e sostenere la qualificazione delle            
scuole dell'infanzia di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1, con            
particolare riferimento alla continuita' e al raccordo                          
interistituzionale tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo;           
e) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione                    
scolastica;                                                                     
f) sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni,              
gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di           
lucro;                                                                          
g) promozione e qualificazione di un sistema formativo integrato tra            
la scuola, la formazione professionale e il lavoro, fondato                     
sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e su uno stretto                   
rapporto con il territorio, anche tramite accordi o protocolli,                 
finalizzati alla diffusione della cultura dell'integrazione fra                 
questi sistemi, alla definizione di specifici profili professionali,            
alla qualificazione professionale degli operatori impegnati in                  
attivita' formative integrate;                                                  
h) iniziative volte a favorire la prevenzione ed il recupero del                
disagio giovanile;                                                              
i) sostegno a servizi educativi per minori.                                     
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 156 del DLgs 16 aprile 1994, n. 297,             
concernente Approvazione del Testo unico delle disposizioni                     
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di           
ogni ordine e grado, e' il seguente:                                            
"Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo                                   
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a                   
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,             
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai Comuni,            
secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le            
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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