LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 2
Tipologia degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle
attivita' scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui
all'art. 7: 1. fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni
della scuola elementare ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n.
297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni, 2.
servizi di mensa, 3. servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio,
4. servizi residenziali, 5. sussidi e servizi individualizzati per
soggetti in situazione di handicap, 6. assegni di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualita'
del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di
cui agli artt. 6 e 7, anche per il tramite dei soggetti di cui al
comma 3 dell'art. 1.
2. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare
tecnologie multimediali, purche', a sostegno di progetti di
sperimentazione didattica e di progetti educativi, finalizzati a
favorire la qualificazione della scuola statale, non statale, degli
Enti locali e dell'intero sistema scolastico e formativo;
b) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle
strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
c) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la
continuita' tra i diversi gradi e ordini di scuole statali e non
statali, anche secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia
scolastica, nonche' iniziative volte a sostenere forme di
collaborazione fra scuole e famiglie;
d) iniziative volte a promuovere e sostenere la qualificazione delle
scuole dell'infanzia di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1, con
particolare riferimento alla continuita' e al raccordo
interistituzionale tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo;
e) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione
scolastica;
f) sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni,
gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di
lucro;
g) promozione e qualificazione di un sistema formativo integrato tra
la scuola, la formazione professionale e il lavoro, fondato
sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e su uno stretto
rapporto con il territorio, anche tramite accordi o protocolli,
finalizzati alla diffusione della cultura dell'integrazione fra
questi sistemi, alla definizione di specifici profili professionali,
alla qualificazione professionale degli operatori impegnati in
attivita' formative integrate;
h) iniziative volte a favorire la prevenzione ed il recupero del
disagio giovanile;
i) sostegno a servizi educativi per minori.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 156 del DLgs 16 aprile 1994, n. 297,
concernente Approvazione del Testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, e' il seguente:
"Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai Comuni,
secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
omissis".