LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1
Finalita'
1. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di
accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale
e non statale, nonche', il diritto all'apprendimento per tutto l'arco
della vita, la Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 promuovono
interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tali
diritti, a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio
giovanile, a sostenere la qualificazione del complessivo sistema
scolastico e formativo degli interventi per il diritto allo studio,
in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della
ricerca.
2. Ai fini del comma 1, la Regione e gli Enti locali riconoscono il
valore delle offerte formative espresse dalla societa', come
arricchimento di quella pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e
dell'art. 3 della Costituzione, e favoriscono altresi':
a) la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di
interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni di
scuole, statali e non statali, e di agenzie formative, basato sul
progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse
offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle
identita' pedagogico-didattiche e culturali, della liberta' di
insegnamento, nonche', della liberta' di scelta educativa delle
famiglie;
b) la realizzazione di una offerta di servizi ed interventi
differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle
persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche
funzionale al reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti
formativi acquisiti;
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici,
formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso
interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con
bassi livelli di scolarita', con particolare attenzione alle zone in
cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di
particolare disagio;
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.
3. Ai fini della presente legge, sono soggetti formativi:
a) le scuole dell'infanzia gestite dallo Stato, dagli Enti locali,
nonche', da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini
di lucro, convenzionate con i Comuni;
b) le scuole statali;
c) le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari,
senza fini di lucro, che siano autorizzati a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, di seguito denominati "scuole non
statali";
d) le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate ai sensi
della legislazione vigente.
4. La Regione e gli Enti locali perseguono le finalita' della
presente legge e programmano gli interventi assicurando la
partecipazione delle autonomie funzionali e delle reti di scuole di
cui all'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonche', degli
organi collegiali del sistema scolastico e delle rappresentanze delle
scuole non statali.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 concerne Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 33 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 33
omissis
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
omissis".
3) Il testo dell'art. 3 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e' il
seguente:
"Art. 21
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia
e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le
funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
Istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle
scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,
della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355
del Testo unico approvato con DLgs 16 aprile 1994, n. 297 con quelle
della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze
e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di
viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri
di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle
istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche
gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che
l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da
parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della
flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento
dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione,
dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita'
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque
giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto
della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da
parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto
della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o
aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A
tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'Amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi
formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonorma didattica e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla
Parte I, Titolo II, Capo III, del Testo unico approvato DLgs 16
aprile 1994, n. 297 sono riformati come enti finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi'
attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di
belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e
di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali
istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del Testo unico di cui
al DLgs 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e
necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto
con il Ministro del Tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci,
per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al
comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della Legge 24
dicembre 1993, n.537.
15. Entro il 30 novembre 1998 il Governo e' delegato ad emanare un
decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica
Istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della
specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto
delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'Amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1,
lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del DLgs 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia
del principio della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi
d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita'
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in
ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'Amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le
modalita' previste dall'articolo 28 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato
in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma
degli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione e'
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle Regioni ed agli Enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della Pubblica Istruzione presenta ogni quattro anni
al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati
conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative
che si rendano necessarie.
20. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al
presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la Regione
Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di
certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in
aggiunta alle altre prove scritte previste dalla Legge 10 dicembre
1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta. E' abrogato il
comma 5 dell'articolo 3 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425.".