REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
    TITOLO I                                                                    
    FINALITA' DELLA LEGGE                                                       
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di                   
accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale            
e non statale, nonche', il diritto all'apprendimento per tutto l'arco           
della vita, la Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto                
previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 promuovono            
interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,                  
sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tali               
diritti, a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio                   
giovanile, a sostenere la qualificazione del complessivo sistema                
scolastico e formativo degli interventi per il diritto allo studio,             
in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della             
ricerca.                                                                        
2. Ai fini del comma 1, la Regione e gli Enti locali riconoscono il             
valore delle offerte formative espresse dalla societa', come                    
arricchimento di quella pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e           
dell'art. 3 della Costituzione, e favoriscono altresi':                         
a) la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di                 
interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni di                 
scuole, statali e non statali, e di agenzie formative, basato sul               
progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse                 
offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle              
identita' pedagogico-didattiche e culturali, della liberta' di                  
insegnamento, nonche', della liberta' di scelta educativa delle                 
famiglie;                                                                       
b) la realizzazione di una offerta di servizi ed interventi                     
differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle              
persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche                    
funzionale al reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti           
formativi acquisiti;                                                            
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici,           
formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;                    
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso               
interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con           
bassi livelli di scolarita', con particolare attenzione alle zone in            
cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di              
particolare disagio;                                                            
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.                              
3. Ai fini della presente legge, sono soggetti formativi:                       
a) le scuole dell'infanzia gestite dallo Stato, dagli Enti locali,              
nonche', da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini             
di lucro, convenzionate con i Comuni;                                           
b) le scuole statali;                                                           
c) le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari,              
senza fini di lucro, che siano autorizzati a rilasciare titoli di               
studio aventi valore legale, di seguito denominati "scuole non                  
statali";                                                                       
d) le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate ai sensi              
della legislazione vigente.                                                     
4. La Regione e gli Enti locali perseguono le finalita' della                   
presente legge e programmano gli interventi assicurando la                      
partecipazione delle autonomie funzionali e delle reti di scuole di             
cui all'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonche', degli             
organi collegiali del sistema scolastico e delle rappresentanze delle           
scuole non statali.                                                             
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 concerne Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                      
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 33 della Costituzione e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 33                                                                        
omissis                                                                         
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce             
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.                                    
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 3 della Costituzione e' il seguente:                      
"Art. 3                                                                         
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti             
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di                 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.            
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine                    
economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e                      
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della                
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori                
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.".                   
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59,                      
concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e                 
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica              
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 21                                                                        
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti                   
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia            
e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della           
realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le                  
funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica              
Istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi             
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo            
studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico                
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo                 
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,           
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle               
scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,             
della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e           
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie           
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in             
materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente               
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto               
delle loro specificita' ordinamentali.                                          
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu'           
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della               
Legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di            
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri                  
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9,             
10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'                   
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,           
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta           
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti                
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono                
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355           
del Testo unico approvato con DLgs 16 aprile 1994, n. 297 con quelle            
della presente legge.                                                           
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della                   
personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche            
di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire            
agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e            
le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni                   
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze            
e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori            
di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe                  
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui             
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di              
viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una           
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.                            
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle                 
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che                     
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso               
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre            
il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le                   
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate           
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime           
di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione            
del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed            
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei             
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri           
di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle                 
istituzioni stesse.                                                             
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche            
gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che                      
l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione               
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si             
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale            
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di                      
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo                   
svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di                   
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di            
scuola.                                                                         
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni                   
preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da                
parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti                  
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre                     
istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza                      
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di              
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti                   
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le                 
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.                            
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'               
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni                     
scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa                     
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di                       
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e              
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di                
istruzione e degli standard di livello nazionale.                               
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della            
flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e                        
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al                  
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di           
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto                        
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento           
dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione,                          
dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di                         
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di                      
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,                  
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica           
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita'           
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei             
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai               
contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque            
giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione               
plurisettimanale.                                                               
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli                  
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto            
della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da           
parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia             
nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,                    
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto                
della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni                  
iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa                
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o                    
aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A            
tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71,              
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti criteri per la             
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando            
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e           
quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate             
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di           
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della                  
produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.                  
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le                  
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme              
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche             
percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione                    
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di                    
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari                 
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro,                   
iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o                 
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e                           
l'Amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi            
formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia            
di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo                  
esercizio dell'autonorma didattica e organizzativa. Gli istituti                
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il             
Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione                 
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla              
Parte I, Titolo II, Capo III, del Testo unico approvato DLgs 16                 
aprile 1994, n. 297 sono riformati come enti finalizzati al supporto            
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.                          
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi'                 
attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di            
belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai             
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e           
di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli            
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali                   
istituzioni.                                                                    
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare               
convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di               
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.                           
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme                     
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni              
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai              
regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e                      
coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle                 
predette disposizioni regolamentari, le norme del Testo unico di cui            
al DLgs 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e               
necessarie modifiche.                                                           
14. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto             
con il Ministro del Tesoro, sono emanate le istruzioni generali per             
l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci,            
per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta                      
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le            
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,           
anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al            
comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della Legge 24                  
dicembre 1993,  n.537.                                                          
15. Entro il 30 novembre 1998 il Governo e' delegato ad emanare un              
decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica           
Istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della              
specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto            
delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,           
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto            
dei seguenti criteri:                                                           
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle               
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'Amministrazione                
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13            
nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;                      
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1,            
lettera p);                                                                     
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,                  
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);                  
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma              
dell'articolo 12, comma 1, lettera i);                                          
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del DLgs 3              
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia            
del principio della liberta' di insegnamento.                                   
16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in              
connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del              
personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi            
d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente               
all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte             
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita'            
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo           
integrativo delle disposizioni del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e               
successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di                
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti                 
criteri:                                                                        
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi                    
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di                     
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di              
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in              
ordine ai risultati;                                                            
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e                        
l'organizzazione e le attribuzioni dell'Amministrazione scolastica              
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;                 
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale             
docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le                  
modalita' previste dall'articolo 28 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29;            
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in             
servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che                 
frequentino un apposito corso di formazione.                                    
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato           
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato            
in autonome aree.                                                               
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma           
degli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione e'              
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni                   
amministrative attribuiti alle Regioni ed agli Enti locali anche in             
materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.             
19. Il Ministro della Pubblica Istruzione presenta ogni quattro anni            
al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia           
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati                     
conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative            
che si rendano necessarie.                                                      
20. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al                  
presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e                
delle relative norme di attuazione.                                             
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la Regione             
Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di               
certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in               
aggiunta alle altre prove scritte previste dalla Legge 10 dicembre              
1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove               
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento                     
attuativo, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta. E' abrogato il                
comma 5 dell'articolo 3 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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