DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 aprile 1999, n. 78
Dichiarazione di irricevibilita' della proposta di legge di iniziativa popolare "Romagna, identificazione della sua storica delimitazione" (proposta n. 77)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la L.R. 25 ottobre 1997, n. 35, ad oggetto "Testo unico in
materia di iniziativa popolare e referendum";
verificato che la normativa in esame, concernente l'iniziativa
legislativa popolare ed il relativo procedimento di ammissibilita'
disciplinati dal Titolo I della L.R. 35/97, si articola, in sintesi
nello svolgimento di due distinte fasi, la prima delle quali consiste
nel deposito, da parte dei promotori, (art. 7) del testo del progetto
di legge, corredato da almeno n. 300 firme, in ordine al quale la
competente Commissione consultiva, composta da professori
universitari di ruolo in materie giuridiche e da avvocati, esprime
(art. 8) parere obbligatorio di ammissibilita', oppure qualora rilevi
"... irregolarita' nella formazione o formulazione della proposta,
rinvia gli atti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
perche' richieda ai primi tre sottoscrittori di provvedere a sanarle
assegnando un termine adeguato."; dopo detta prima fase e la
eventuale dichiarazione di ammissibilita' da parte dell'Ufficio di
Presidenza, nel successivo termine di 5 mesi (art. 9, comma 1) devono
essere raccolte e depositate dai proponenti le ulteriori
sottoscrizioni dei cittadini occorrenti per raggiungere le almeno
cinquemila firme di elettori prescritte dell'art. 1 della normativa
in esame; in ordine a tali firme l'Ufficio di Presidenza svolge le
funzioni previste dal citato articolo 9, nel comma 6 del quale e'
espressamente prevista la possibilita' di procedere a sanatorie che,
se non attuate, comportano l'irricevibilita' della proposta di
progetto di legge in esame, sancita dal comma 7 dell'articolo di cui
trattasi;
vista la proposta di legge regionale di iniziativa popolare "Romagna:
identificazione della sua storica delimitazione", depositata, ex art.
7, comma 1, della L.R. 35/97, presso il Consiglio regionale da parte
dei proponenti e primi tre sottoscrittori della stessa, in data 20
febbraio 1998, e quindi trasmessa, ex art. 8, alla competente
Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa
popolare, cui al Titolo IV della legge citata, con nota in data 23
febbraio 1998;
dato atto che detta Commissione ha richiesto la sanatoria di una
"irregolarita' della proposta" stessa, con deliberazione n.1/98,
datata 16 marzo 1998;
dato atto che la predetta sanatoria, prevista dall'art. 8, comma 3,
della L.R. 35/97, e' stata disposta con deliberazione n.1/98 del 16
marzo 1998, da detta Commissione consultiva regionale per i
referendum e le iniziative popolari, la quale, in detto atto, cosi'
dispone:
"... Vista la proposta di legge di iniziativa popolare, prot.
n.2057 del 20/2/1998, identificata dalla rubrica "Romagna:
identificazione della storica delimitazione";visto l'art. 8, comma 3,
della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35;
rinvia
gli atti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna perche' richieda ai primi tre sottoscrittori di
provvedere a sanare l'irregolarita' di formulazione della proposta
stessa, nel senso di eliminare l'ambiguita' consistente nel fatto che
l'espressione "storica delimitazione", pur essendo contenuta nella
rubrica, non e' riportata nel testo dell'articolo unico.";
dato atto che detta Commissione consultiva, anche con successiva
deliberazione 2/98, dell'1 aprile 1998, cosi' ha ribadito la propria
precedente ed anzi citata decisione:
"... chiarisce che il testo dell'art. 8 della L.R. 35/97, al comma
3, in presenza di irregolarita' nella formulazione della proposta,
prevede che l'Ufficio di Presidenza debba richiedere ai primi tre
sottoscrittori di provvedere a sanarle assegnando ... e tale
previsione non puo' dare adito a dubbi interpretativi essendo il
testo estremamente chiaro;
precisa che non e' compito ne' della Commissione ne' dell'Ufficio di
Presidenza sindacare il testo legislativo per di piu' estremamente
esplicito nella sua formulazione;
invita l'Ufficio di Presidenza a procedere nel senso indicato nel
citato articolo 8.";
dato atto che l'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 15 aprile
1998, ha recepito le indicazioni della Commissione consultiva come
sopra indicate, e che, in data 20 aprile 1998, ha proceduto ad
informare, tramite la Direzione generale, di tale determinazione i
primi tre sottoscrittori del progetto di legge di iniziativa
popolare, comunicando agli stessi le decisioni in esame tramite
apposita riunione, a seguito della quale veniva redatto il seguente
verbale, dagli stessi sottoscritto:
"Oggetto: Verbale delle comunicazioni delle decisioni dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi del comma 3, art. 8,
L.R. n. 35 del 1997.
In data 20 aprile 1998, alle ore 11, presso la Biblioteca del
Consiglio regionale in presenza dei sigg. Alteo Dolcini, Lorenzo
Cappelli, Boattini Miria, primi tre sottoscrittori del progetto di
legge regionale ad iniziativa popolare: "Romagna: identificazione
della sua storica delimitazione", il Direttore generale del Consiglio
regionale dott. Pietro Curzio, responsabile del procedimento
consiliare ai sensi dell'art. 45 della legge regionale citata, ha
esposto ai signori anzi indicati le decisioni assunte dalla
"Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa
popolare" e recepite dall'Ufficio di Presidenza, nonche' ha fornito
loro copia di tutta la documentazione trasmessa da parte della
Commissione stessa. In applicazione del comma 3, art. 8, L.R. 35/97,
viene assegnato il termine di 15 giorni perche' i primi tre
sottoscrittori provvedano alla sanatoria richiesta dalla Commissione
citata. Tale termine decorre dalla data odierna. La riunione termina
alle ore 11,30 con la lettura, l'approvazione e la sottoscrizione del
presente verbale.
Bologna, 20 aprile 1998.";
dato atto che i primi tre sottoscrittori del progetto di legge in
esame hanno fatto pervenire, con nota del 21 aprile 1998 la
dichiarazione ns. prot. n. 5781 del 28 aprile 1998, con la quale, a
seguito e sulla base delle decisioni della Commissione consultiva,
loro partecipate tramite la riunione anzi indicata, gli stessi hanno
dichiarato:
"... richiamando il detto testo della rubrica "Romagna.
Identificazione della sua storica delimitazione" che non lascia dubbi
sull'intento dei proponenti e firmatari
danno atto
che l'articolo unico della loro proposta, fermo il testo della
rubrica, deve intendersi cosi' formulato:
Il Territorio romagnolo, nell'ambito della regione Emilia-Romagna ed
ai fini della identificazione della sua storica delimitazione, e'
delimitato a nord dal fiume Sillaro dalla sorgente alla confluenza
nel fiume Reno e da questo fino alla foce. A sud, est, ovest, e'
delimitato dagli attuali confini regionali. ...";
sottoscrivendo detta nota con firme all'uopo autenticate;
dato atto che a seguito del ricevimento di detto atto, a sua volta
necessariamente di nuovo trasmesso alla Commissione consultiva citata
con nota ns. prot. n. 5980/DG del 4 maggio 1998 la stessa, con
deliberazione 4/98, in data 11 maggio 1998, cosi' ha disposto:
"... Esprime altresi' parere favorevole all'ammissibilita' della
proposta di legge regionale d'iniziativa popolare: "Romagna,
identificazione della sua storica delimitazione", nel testo
modificato a seguito della propria deliberazione n. 1 del 16 marzo
1998.";
dichiarando, per quanto di spettanza, l'ammissibilita' del progetto
di legge in esame a seguito della intervenuta dichiarazione di
modifica testuale, come sopra apportata ed accettata dai primi tre
sottoscrittori;
dato atto che successivamente, e solo a seguito di detta
deliberazione 4/98 della competente Commissione consultiva, l'Ufficio
di Presidenza ha adottato, come espressamente disposto dal comma 4
dell'art. 8 della L.R. 35/97 la propria deliberazione n. 119 del 26
maggio 1998, ad oggetto: "Ammissibilita' del p.d.l. di iniziativa
popolare Romagna, identificazione della sua storica delimitazione",
con la quale si dichiarava l'ammissibilita' di detto atto, ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 35/97, deliberazione che qui si intende
richiamata e trascritta;
verificato che successivamente, in data 28 settembre 1998, i primi
tre sottoscrittori del progetto di legge in esame hanno provveduto,
ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 35/97, al deposito delle
ulteriori sottoscrizioni (rispetto a quelle precedentemente ed
inizialmente gia' presentate, in sede di deposito ex art. 7, della
proposta in esame, e successivamente necessarie per raggiungere il
numero minimo di 5.000 firme, prescritto dall'art. 1 della legge
regionale in esame);
dato conseguentemente atto che, come dichiarato in data 28 settembre
1998, ed in detta occasione, dai primi tre sottoscrittori nel
relativo verbale, il numero complessivo di sottoscrizioni raccolte
ammonta a 6076 firme cosi' dagli stessi determinato a seguito delle
attivita' da loro eseguite, e derivante dalla somma complessiva delle
firme antecedentemente depositate ai sensi dell'art. 7, comma 1 della
L.R. 35/97, ammontanti a 537, e di quelle (5539) poi successivamente
depositate, in data 28 settembre 1998, ai sensi dell'art. 9, comma 1,
della norma citata;
dato atto che in occasione di detto ultimo deposito, come risulta dal
relativo verbale in data 28 settembre 1998, il Direttore generale,
responsabile del procedimento ex art. 45 della L.R. 35/97, precisava,
in ordine ai moduli sui quali erano state raccolte le firme, che:
"... il testo dell'articolato su cui sono state raccolte le firme
presentate, non contiene l'espressione "storica delimitazione" come
richiesto dalla Commissione consultiva e come comunicato ai soggetti
proponenti in data 20 aprile 1998.
I proponenti fanno presente di aver ritenuto sufficiente e conforme a
quanto richiesto dalla Commissione la sottoscrizione della
dichiarazione di accoglimento di tale invito, e di aver ritenuto non
necessario la modifica del testo per la impossibilita' di intervenire
su un'operazione gia' in avanzato stato di sviluppo, in quanto
sottoscritto gia' da molti elettori.", verbale dal quale emerge
inoltre chiaramente il tenore delle motivazioni espressamente addotte
dai primi tre sottoscrittori del p.d.l. in esame.
Constatato pertanto e comunque che le sottoscrizioni risultano
apposte su moduli riportanti un testo di legge diverso da quello poi
ritenuto ammissibile dalla competente Commissione, ed esclusivamente
in ordine al quale l'Ufficio di Presidenza ha adottato la anzi citata
deliberazione di ammissibilita' n. 119 del 26 maggio 1998, comunicata
ai primi tre sottoscrittori con nota racc. a.r. ns. prot. n. 7287/DG
dell'1 giugno 1998.
Dato atto che l'Ufficio di Presidenza, nelle successive sedute del 12
ottobre e 19 ottobre 1998, e come risulta dai relativi verbali, ha
discusso la questione relativa alla problematica anzi indicata, anche
alla luce della nota, in data 9 ottobre 1998, ns. prot. n. 12755 del
13 ottobre 1998, contenenti argomentazioni espresse dai primi tre
sottoscrittori;
ritenuto di non poter accogliere le tesi esposte dagli stessi
nell'anzi citata nota, e comunque le loro contestazioni, in quanto
detti soggetti si riferiscono ad una presunta carenza di potere della
Commissione consultiva circa l'attivita' dalla stessa svolta in
relazione all'individuazione di irregolarita' nella formulazione
della proposta, competenza invece a detto organo consultivo
espressamente e tipicamente attribuita dall'art. 8, comma 3, della
L.R. 35/97;
preso comunque atto che i primi tre sottoscrittori, dopo aver
comunicato, con la citata nota del 21 aprile 1998, ns. prot. n.5781
del 28 aprile 1998, di aver recepito la formulazione del testo della
proposta di legge secondo i termini indicati dalla Commissione
consultiva, hanno depositato, ai sensi del comma 1 dell'art. 9, le
ulteriori sottoscrizioni raccolte su moduli recanti il testo
originario, che era stato a suo tempo oggetto dei rilievi mossi della
Commissione consultiva stessa, ed anzi riportati, e non su moduli
recanti il testo, unico a suo tempo come sopra ritenuto ammissibile,
del progetto di legge in esame;
preso atto che, in relazione a quanto esposto, l'Ufficio di
Presidenza non ha ritenuto sanata l'irregolarita', a suo tempo
eccepita dalla Commissione consultiva, con la sola presa d'atto da
parte dei primi tre sottoscrittori anzi trascritta, in quanto
l'integrazione del testo dell'articolato non e' stata portata a
conoscenza dei cittadini sottoscrittori, ed ha pertanto concesso
un'ulteriore termine, pari a cinque mesi, affinche' i primi tre
sottoscrittori provvedessero a sanare l'irregolarita' riscontrata,
comunicando agli stessi detta decisione con nota in data 5 novembre
1998, ns. prot. n. 13834;
preso atto che i soggetti anzi indicati non hanno dato seguito a
quanto loro richiesto;
dato atto inoltre che detto termine era stato quantificato, onde
garantirne la congruita', parificandone la durata a quella massima
prevista per la raccolta delle "ulteriori firme", indicato dal comma
1 dell'art. 9 della legge in esame, e che, peraltro, risulta essere
il termine di piu' lunga durata contenuto nella normativa in esame;
ritenuto pertanto di dover procedere, verificandosene la prevista
fattispecie, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della L.R. 35/97, il
quale dispone che "La proposta e' dichiarata irricevibile, nel caso
in cui le irregolarita' riscontrate non siano sanate entro il termine
fissato al comma 6.", e che il congruo termine concesso, ed anzi
indicato, e' inutilmente decorso, ribadendosi ancora che nessuno dei
cittadini sottoscrittori del progetto di legge in esame ha, in
realta', materialmente apposto la propria firma sull'unico testo a
suo tempo ritenuto ammissibile dalla Commissione consultiva, e che
conseguentemente la volonta' degli stessi e' stata manifestata, e
raccolta, su di una proposta normativa diversa da quella emendata, ed
a suo tempo ritenuta ammissibile da parte della competente
Commissione, e solo in tale ultima e definitiva versione poi
dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza tramite la
richiamata deliberazione n.119 del 26 maggio 1998;
ritenuta infine doverosa l'applicazione dell'art. 9, comma 7, della
piu' vote citata L.R. 35/97, il quale espressamente dispone
l'irricevibilita' della proposta "... nel caso in cui le
irregolarita' riscontrate non siano sanate entro il termine fissato
... ";acquisito al riguardo:
- il parere del Direttore generale del Consiglio in merito alla
legittimita' ed alla regolarita' tecnica del presente atto;
a voti unanimi, delibera:
a) di dichiarare, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della L.R. 35/97,
l'irricevibilita' della proposta di legge di iniziativa popolare
"Romagna: identificazione della sua storica delimitazione" per le
motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono tutte
espressamente richiamate e trascritte;
b) di comunicare la presente decisione ai primi tre sottoscrittori
dell'atto in esame.