REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 aprile 1999, n. 78

Dichiarazione di irricevibilita' della proposta di legge di iniziativa popolare "Romagna, identificazione della sua storica delimitazione" (proposta n. 77)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Vista la L.R. 25 ottobre 1997, n. 35, ad oggetto "Testo unico in                
materia di iniziativa popolare e referendum";                                   
verificato che la normativa in esame, concernente l'iniziativa                  
legislativa popolare ed il relativo procedimento di ammissibilita'              
disciplinati dal Titolo I della L.R. 35/97, si articola, in sintesi             
nello svolgimento di due distinte fasi, la prima delle quali consiste           
nel deposito, da parte dei promotori, (art. 7) del testo del progetto           
di legge, corredato da almeno n. 300 firme, in ordine al quale la               
competente Commissione consultiva, composta da professori                       
universitari di ruolo in materie giuridiche e da avvocati, esprime              
(art. 8) parere obbligatorio di ammissibilita', oppure qualora rilevi           
"... irregolarita' nella formazione o formulazione della proposta,              
rinvia gli atti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,              
perche' richieda ai primi tre sottoscrittori di provvedere a sanarle            
assegnando un termine adeguato."; dopo detta prima fase e la                    
eventuale dichiarazione di ammissibilita' da parte dell'Ufficio di              
Presidenza, nel successivo termine di 5 mesi (art. 9, comma 1) devono           
essere raccolte e depositate dai proponenti le ulteriori                        
sottoscrizioni dei cittadini occorrenti per raggiungere le almeno               
cinquemila firme di elettori prescritte dell'art. 1 della normativa             
in esame; in ordine a tali firme l'Ufficio di Presidenza svolge le              
funzioni previste dal citato articolo 9, nel comma 6 del quale e'               
espressamente prevista la possibilita' di procedere a sanatorie che,            
se non attuate, comportano l'irricevibilita' della proposta di                  
progetto di legge in esame, sancita dal comma 7 dell'articolo di cui            
trattasi;                                                                       
vista la proposta di legge regionale di iniziativa popolare "Romagna:           
identificazione della sua storica delimitazione", depositata, ex art.           
7, comma 1, della L.R. 35/97, presso il Consiglio regionale da parte            
dei proponenti e primi tre sottoscrittori della stessa, in data 20              
febbraio 1998, e quindi trasmessa, ex art. 8, alla competente                   
Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa            
popolare, cui al Titolo IV della legge citata, con nota in data 23              
febbraio 1998;                                                                  
dato atto che detta Commissione ha richiesto la sanatoria di una                
"irregolarita' della proposta" stessa, con deliberazione  n.1/98,               
datata 16 marzo 1998;                                                           
dato atto che la predetta sanatoria, prevista dall'art. 8, comma 3,             
della L.R. 35/97, e' stata disposta con deliberazione  n.1/98 del 16            
marzo 1998, da detta Commissione consultiva regionale per i                     
referendum e le iniziative popolari, la quale, in detto atto, cosi'             
dispone:                                                                        
 "... Vista la proposta di legge di iniziativa popolare, prot.                  
n.2057 del 20/2/1998, identificata dalla rubrica "Romagna:                      
identificazione della storica delimitazione";visto l'art. 8, comma 3,           
della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35;                                              
rinvia                                                                          
gli atti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale                      
dell'Emilia-Romagna perche' richieda ai primi tre sottoscrittori di             
provvedere a sanare l'irregolarita' di formulazione della proposta              
stessa, nel senso di eliminare l'ambiguita' consistente nel fatto che           
l'espressione "storica delimitazione", pur essendo contenuta nella              
rubrica, non e' riportata nel testo dell'articolo unico.";                      
dato atto che detta Commissione consultiva, anche con successiva                
deliberazione 2/98, dell'1 aprile 1998, cosi' ha ribadito la propria            
precedente ed anzi citata decisione:                                            
 "... chiarisce che il testo dell'art. 8 della L.R. 35/97, al comma             
3, in presenza di irregolarita' nella formulazione della proposta,              
prevede che l'Ufficio di Presidenza debba richiedere ai primi tre               
sottoscrittori di provvedere a sanarle assegnando ... e tale                    
previsione non puo' dare adito a dubbi interpretativi essendo il                
testo estremamente chiaro;                                                      
precisa che non e' compito ne' della Commissione ne' dell'Ufficio di            
Presidenza sindacare il testo legislativo per di piu' estremamente              
esplicito nella sua formulazione;                                               
invita l'Ufficio di Presidenza a procedere nel senso indicato nel               
citato articolo 8.";                                                            
dato atto che l'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 15 aprile               
1998, ha recepito le indicazioni della Commissione consultiva come              
sopra indicate, e che, in data 20 aprile 1998, ha proceduto ad                  
informare, tramite la Direzione generale, di tale determinazione i              
primi tre sottoscrittori del progetto di legge di iniziativa                    
popolare, comunicando agli stessi le decisioni in esame tramite                 
apposita riunione, a seguito della quale veniva redatto il seguente             
verbale, dagli stessi sottoscritto:                                             
"Oggetto: Verbale delle comunicazioni delle decisioni dell'Ufficio di           
Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi del comma 3, art. 8,               
L.R. n. 35 del 1997.                                                            
In data 20 aprile 1998, alle ore 11, presso la Biblioteca del                   
Consiglio regionale in presenza dei sigg. Alteo Dolcini, Lorenzo                
Cappelli, Boattini Miria, primi tre sottoscrittori del progetto di              
legge regionale ad iniziativa popolare: "Romagna: identificazione               
della sua storica delimitazione", il Direttore generale del Consiglio           
regionale dott. Pietro Curzio, responsabile del procedimento                    
consiliare ai sensi dell'art. 45 della legge regionale citata, ha               
esposto ai signori anzi indicati le decisioni assunte dalla                     
"Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa           
popolare" e recepite dall'Ufficio di Presidenza, nonche' ha fornito             
loro copia di tutta la documentazione trasmessa da parte della                  
Commissione stessa. In applicazione del comma 3, art. 8, L.R. 35/97,            
viene assegnato il termine di 15 giorni perche' i primi tre                     
sottoscrittori provvedano alla sanatoria richiesta dalla Commissione            
citata. Tale termine decorre dalla data odierna. La riunione termina            
alle ore 11,30 con la lettura, l'approvazione e la sottoscrizione del           
presente verbale.                                                               
Bologna, 20 aprile 1998.";                                                      
dato atto che i primi tre sottoscrittori del progetto di legge in               
esame hanno fatto pervenire, con nota del 21 aprile 1998 la                     
dichiarazione ns. prot. n. 5781 del 28 aprile 1998, con la quale, a             
seguito e sulla base delle decisioni della Commissione consultiva,              
loro partecipate tramite la riunione anzi indicata, gli stessi hanno            
dichiarato:                                                                     
"... richiamando il detto testo della rubrica "Romagna.                         
Identificazione della sua storica delimitazione" che non lascia dubbi           
sull'intento dei proponenti e firmatari                                         
danno atto                                                                      
che l'articolo unico della loro proposta, fermo il testo della                  
rubrica, deve intendersi cosi' formulato:                                       
Il Territorio romagnolo, nell'ambito della regione Emilia-Romagna ed            
ai fini della identificazione della sua storica delimitazione, e'               
delimitato a nord dal fiume Sillaro dalla sorgente alla confluenza              
nel fiume Reno e da questo fino alla foce. A sud, est, ovest, e'                
delimitato dagli attuali confini regionali. ...";                               
sottoscrivendo detta nota con firme all'uopo autenticate;                       
dato atto che a seguito del ricevimento di detto atto, a sua volta              
necessariamente di nuovo trasmesso alla Commissione consultiva citata           
con nota ns. prot. n. 5980/DG del 4 maggio 1998 la stessa, con                  
deliberazione 4/98, in data 11 maggio 1998, cosi' ha disposto:                  
"... Esprime altresi' parere favorevole all'ammissibilita' della                
proposta di legge regionale d'iniziativa popolare: "Romagna,                    
identificazione della sua storica delimitazione", nel testo                     
modificato a seguito della propria deliberazione n. 1 del 16 marzo              
1998.";                                                                         
dichiarando, per quanto di spettanza, l'ammissibilita' del progetto             
di legge in esame a seguito della intervenuta dichiarazione di                  
modifica testuale, come sopra apportata ed accettata dai primi tre              
sottoscrittori;                                                                 
dato atto che successivamente, e solo a seguito di detta                        
deliberazione 4/98 della competente Commissione consultiva, l'Ufficio           
di Presidenza ha adottato, come espressamente disposto dal comma 4              
dell'art. 8 della L.R. 35/97 la propria deliberazione n. 119 del 26             
maggio 1998, ad oggetto: "Ammissibilita' del p.d.l. di iniziativa               
popolare Romagna, identificazione della sua storica delimitazione",             
con la quale si dichiarava l'ammissibilita' di detto atto, ai sensi             
dell'art. 8 della L.R. 35/97, deliberazione che qui si intende                  
richiamata e trascritta;                                                        
verificato che successivamente, in data 28 settembre 1998, i primi              
tre sottoscrittori del progetto di legge in esame hanno provveduto,             
ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 35/97, al deposito delle            
ulteriori sottoscrizioni (rispetto a quelle precedentemente ed                  
inizialmente gia' presentate, in sede di deposito ex art. 7, della              
proposta in esame, e successivamente necessarie per raggiungere il              
numero minimo di 5.000 firme, prescritto dall'art. 1 della legge                
regionale in esame);                                                            
dato conseguentemente atto che, come dichiarato in data 28 settembre            
1998, ed in detta occasione, dai primi tre sottoscrittori nel                   
relativo verbale, il numero complessivo di sottoscrizioni raccolte              
ammonta a 6076 firme cosi' dagli stessi determinato a seguito delle             
attivita' da loro eseguite, e derivante dalla somma complessiva delle           
firme antecedentemente depositate ai sensi dell'art. 7, comma 1 della           
L.R. 35/97, ammontanti a 537, e di quelle (5539) poi successivamente            
depositate, in data 28 settembre 1998, ai sensi dell'art. 9, comma 1,           
della norma citata;                                                             
dato atto che in occasione di detto ultimo deposito, come risulta dal           
relativo verbale in data 28 settembre 1998, il Direttore generale,              
responsabile del procedimento ex art. 45 della L.R. 35/97, precisava,           
in ordine ai moduli sui quali erano state raccolte le firme, che:               
"... il testo dell'articolato su cui sono state raccolte le firme               
presentate, non contiene l'espressione "storica delimitazione" come             
richiesto dalla Commissione consultiva e come comunicato ai soggetti            
proponenti in data 20 aprile 1998.                                              
I proponenti fanno presente di aver ritenuto sufficiente e conforme a           
quanto richiesto dalla Commissione la sottoscrizione della                      
dichiarazione di accoglimento di tale invito, e di aver ritenuto non            
necessario la modifica del testo per la impossibilita' di intervenire           
su un'operazione gia' in avanzato stato di sviluppo, in quanto                  
sottoscritto gia' da molti elettori.", verbale dal quale emerge                 
inoltre chiaramente il tenore delle motivazioni espressamente addotte           
dai primi tre sottoscrittori del p.d.l. in esame.                               
Constatato pertanto e comunque che le sottoscrizioni risultano                  
apposte su moduli riportanti un testo di legge diverso da quello poi            
ritenuto ammissibile dalla competente Commissione, ed esclusivamente            
in ordine al quale l'Ufficio di Presidenza ha adottato la anzi citata           
deliberazione di ammissibilita' n. 119 del 26 maggio 1998, comunicata           
ai primi tre sottoscrittori con nota racc. a.r. ns. prot. n. 7287/DG            
dell'1 giugno 1998.                                                             
Dato atto che l'Ufficio di Presidenza, nelle successive sedute del 12           
ottobre e 19 ottobre 1998, e come risulta dai relativi verbali, ha              
discusso la questione relativa alla problematica anzi indicata, anche           
alla luce della nota, in data 9 ottobre 1998, ns. prot. n. 12755 del            
13 ottobre 1998, contenenti argomentazioni espresse dai primi tre               
sottoscrittori;                                                                 
ritenuto di non poter accogliere le tesi esposte dagli stessi                   
nell'anzi citata nota, e comunque le loro contestazioni, in quanto              
detti soggetti si riferiscono ad una presunta carenza di potere della           
Commissione consultiva circa l'attivita' dalla stessa svolta in                 
relazione all'individuazione di irregolarita' nella formulazione                
della proposta, competenza invece a detto organo consultivo                     
espressamente e tipicamente attribuita dall'art. 8, comma 3, della              
L.R. 35/97;                                                                     
preso comunque atto che i primi tre sottoscrittori, dopo aver                   
comunicato, con la citata nota del 21 aprile 1998, ns. prot.  n.5781            
del 28 aprile 1998, di aver recepito la formulazione del testo della            
proposta di legge secondo i termini indicati dalla Commissione                  
consultiva, hanno depositato, ai sensi del comma 1 dell'art. 9, le              
ulteriori sottoscrizioni raccolte su moduli recanti il testo                    
originario, che era stato a suo tempo oggetto dei rilievi mossi della           
Commissione consultiva stessa, ed anzi riportati, e non su moduli               
recanti il testo, unico a suo tempo come sopra ritenuto ammissibile,            
del progetto di legge in esame;                                                 
preso atto che, in relazione a quanto esposto, l'Ufficio di                     
Presidenza non ha ritenuto sanata l'irregolarita', a suo tempo                  
eccepita dalla Commissione consultiva, con la sola presa d'atto da              
parte dei primi tre sottoscrittori anzi trascritta, in quanto                   
l'integrazione del testo dell'articolato non e' stata portata a                 
conoscenza dei cittadini sottoscrittori, ed ha pertanto concesso                
un'ulteriore termine, pari a cinque mesi, affinche' i primi tre                 
sottoscrittori provvedessero a sanare l'irregolarita' riscontrata,              
comunicando agli stessi detta decisione con nota in data 5 novembre             
1998, ns. prot. n. 13834;                                                       
preso atto che i soggetti anzi indicati non hanno dato seguito a                
quanto loro richiesto;                                                          
dato atto inoltre che detto termine era stato quantificato, onde                
garantirne la congruita', parificandone la durata a quella massima              
prevista per la raccolta delle "ulteriori firme", indicato dal comma            
1 dell'art. 9 della legge in esame, e che, peraltro, risulta essere             
il termine di piu' lunga durata contenuto nella normativa in esame;             
ritenuto pertanto di dover procedere, verificandosene la prevista               
fattispecie, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della L.R. 35/97, il              
quale dispone che "La proposta e' dichiarata irricevibile, nel caso             
in cui le irregolarita' riscontrate non siano sanate entro il termine           
fissato al comma 6.", e che il congruo termine concesso, ed anzi                
indicato, e' inutilmente decorso, ribadendosi ancora che nessuno dei            
cittadini sottoscrittori del progetto di legge in esame ha, in                  
realta', materialmente apposto la propria firma sull'unico testo a              
suo tempo ritenuto ammissibile dalla Commissione consultiva, e che              
conseguentemente la volonta' degli stessi e' stata manifestata, e               
raccolta, su di una proposta normativa diversa da quella emendata, ed           
a suo tempo ritenuta ammissibile da parte della competente                      
Commissione, e solo in tale ultima e definitiva versione poi                    
dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza tramite la                    
richiamata deliberazione  n.119 del 26 maggio 1998;                             
ritenuta infine doverosa l'applicazione dell'art. 9, comma 7, della             
piu' vote citata L.R. 35/97, il quale espressamente dispone                     
l'irricevibilita' della proposta "... nel caso in cui le                        
irregolarita' riscontrate non siano sanate entro il termine fissato             
... ";acquisito al riguardo:                                                    
- il parere del Direttore generale del Consiglio in merito alla                 
legittimita' ed alla regolarita' tecnica del presente atto;                     
a voti unanimi, delibera:                                                       
a) di dichiarare, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della L.R. 35/97,            
l'irricevibilita' della proposta di legge di iniziativa popolare                
"Romagna: identificazione della sua storica delimitazione" per le               
motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono tutte                     
espressamente richiamate e trascritte;                                          
b) di comunicare la presente decisione ai primi tre sottoscrittori              
dell'atto in esame.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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