LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 32
Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla
presente legge per i progetti di impianti, opere o interventi hanno
effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione delle direttive previste dal comma 1
dell'art. 8.
2. In assenza delle direttive regionali, le disposizioni della
presente legge entrano in ogni caso in vigore:
a) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati
A.1, A.2 e A.3;
b) dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati
B.1, B.2 e B.3.
3. In attesa dell'emanazione delle direttive regionali, i progetti di
impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1,
B.2 e B.3 sono sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente
legge su richiesta del proponente.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il SIA e' redatto in conformita'
all'Allegato C.
5. Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui
alla presente legge non si applicano ai progetti di impianti, opere o
interventi elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 per
i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano gia' state
presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli
atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a
norma delle disposizioni vigenti.
6. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla
presente legge non trovano applicazione per le attivita' estrattive
per le quali alla data di pubblicazione delle direttive previste
dall'art. 8 sia stato approvato il Piano particolareggiato di cui
all'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991 e successive integrazioni e
modificazioni. Le predette disposizioni non trovano, inoltre
applicazione qualora il Piano particolareggiato di iniziativa
pubblica sia stato adottato ovvero il Piano particolareggiato di
iniziativa privata sia stato presentato e vengano successivamente
approvati.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 maggio 1999 VASCO ERRANI
ALLEGATO A.1
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)
A.1.a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200
ha; A.1.b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in
cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; A.1.c) Impianti
di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacita' superiore
a 100 t/giorno; A.1.d) Impianti per la decoibentazione ed il
trattamento di materiali contenenti amianto; A.1.e) Discariche di
rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con
capacita' sino a 100.000 mc; A.1.f) Trattamento di prodotti intermedi
e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle
35.000 t/anno di materie prime lavorate; A.1.g) Produzione di
pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle
35.000 t/anno di materie prime lavorate; A.1.h) Porti turistici e da
diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree
interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 500 metri; A.1.i) Dighe ed altri impianti destinati a
trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini
non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita'
superiore a 100.000 mc.
ALLEGATO A.2
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)
A.2.a) Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100
tonnellate al giorno; A.2.b) Stoccaggio di prodotti chimici
pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive
modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000
tonnellate; A.2.c) Impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al
giorno; A.2.d) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacita'
superiore a 200 t/giorno; A.2.e) Discariche di rifiuti urbani ed
assimilabili con una capacita' superiore a 100.000 mc; A.2.f) Centri
di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita'
superiore a 150.000 mc; A.2.g) Impianti di depurazione delle acque
con potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
ALLEGATO A.3
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)
A.3.a) Cave e torbiere con piu' di 500.000 mc/a di materiale estratto
o di un'area interessata superiore a 20 ha.
ALLEGATO B.1
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c)
Industria energetica
B.1.a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
Progetti di infrastrutture
B.1.b) Interporti; B.1.c) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;
B.1.d) Strade extraurbane secondarie a carattere regionale; B.1.e)
Linee ferroviarie a carattere regionale; B.1.f) Opere costiere
destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a
modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri
lavori di difesa dal mare; B.1.g) Opere di regolazione del corso dei
fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed
altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale; B.1.h) Derivazione ed opere connesse di acque superficiali
che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o
di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri
al minuti secondo; B.1.i) Impianti di incenerimento e di trattamento
di rifiuti urbani ed assimilabili con capacita' superiore a 10
t/giorno, e stazioni di trasferimento con capacita' superiore a 20
t/giorno; B.1.j) Impianti di incenerimento e di trattamento di
rifiuti speciali di capacita' superiore a 10 t/giorno; B.1.k)
Aeroporti.
Altri progetti
B.1.l) Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10
ha; B.1.m) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di
materie prime lavorate; B.1.n) Produzione di pesticidi, prodotti
farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di
materie prime lavorate.
ALLEGATO B.2
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c)
Agricoltura
B.2.a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 10 ha; B.2.b) Iniziale forestazione con una
superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di
conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5
ha; B.2.c) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai
300 ha; B.2.d) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano
una superficie superiore a 200 ha.
Lavorazione dei metalli
B.2.e) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc
di volume; B.2.f) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di
capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora; B.2.g) Impianti
destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: -
laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di
impatto supera 50 KJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e'
superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo
fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora; B.2.h) Fonderie di metalli ferrosi con una
capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; B.2.i)
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; B.2.j) Impianti
di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di
fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50
tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; B.2.k) Impianti per
il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc; B.2.l) Impianti di
costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei
relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di
aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che
superino 10.000 mc di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2.m) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
B.2.n) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
Industria dei prodotti alimentari
B.2.o) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; B.2.p) Impianti per
il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su
base trimestrale; B.2.q) Impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200
tonnellate al giorno su base annua; B.2.r) Impianti per la produzione
di birra o malto con una capacita' di produzione superiore a 500.000
hl/anno; B.2.s) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che
superino 50.000 mc di volume; B.2.t) Macelli aventi una capacita' di
produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti
per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali
con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
B.2.u) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di
pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di
prodotto lavorato; B.2.v) Molitura dei cereali, industria dei
prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia
che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.2.w) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole.
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
B.2.x) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di
materie prime lavorate; B.2.y) Impianti per la produzione e la
lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di
capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno; B.2.z) Impianti per il
pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la
mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui
capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; B.2.aa)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'
superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.
Industria della gomma e delle materie plastiche
B.2.ab) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri
con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
Progetti di infrastrutture
B.2.ac) Strade extraurbane secondarie; B.2.ad) Linee ferroviarie a
carattere locale; B.2.ae) Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;
B.2.af) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli
indicati al punto A.1.d) dell'Allegato A.1, nonche' progetti di
intervento sui porti gia' esistenti; B.2.ag) Centri di stoccaggio
provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 30.000
mc; B.2.ah) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili; B.2.ai)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a
10.000 abitanti equivalenti; B.2.aj) Elettrodotti con tensione
nominale superiore a 100 KV e di lunghezza superiore a 5 chilometri.
Altri progetti
B.2.ak) Piste permanenti per corse e prove di automobili,
motociclette ed altri veicoli a motore; B.2.al) Centri di raccolta,
stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili
con superficie superiore a 1 ha; B.2.am) Banchi di prova per motori,
turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq; B.2.an)
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume; B.2.ao) Fabbricazione,
condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno
25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; B.2.ap) Stoccaggio
di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974,
n. 256 e successive modificazioni, con capacita' complessiva
superiore a 1.000 t; B.2.aq) Impianti destinati alla produzione di
clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni
rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al
giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione
di oltre 50 tonnellate al giorno; B.2.ar) Impianti di produzione di
vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro,
con capacita' di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
ALLEGATO B.3
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c)
Agricoltura
B.3.a) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
piu' di: - 40.000 posti pollame; - 2.000 posti suini da produzione
(di oltre 30 kg); - 750 posti scrofe; B.3.b) Piscicoltura per
superficie complessiva oltre i 5 ha.
Progetti di infrastrutture
B.3.c) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una
superficie interessata superiore ai 40 ha; B.3.d) Progetti di
sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti
superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno
di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10
ha; B.3.e) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non
superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800
persone; B.3.f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o
potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in
area urbana, superiore a 1.500 metri; B.3.g) Sistemi di trasporto a
guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee
di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri.
Altri progetti
B.3.h) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha,
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300
posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano
una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti
all'interno dei centri abitati; B.3.i) Cave e torbiere.
ALLEGATO C
Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma 1
Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico,
biologico ed antropico;
b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi
proposti, delle modalita' e tempi di attuazione, ivi comprese la
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,
delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di
utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e
funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonche' la
descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi,
con l'indicazione della natura e delle quantita' dei materiali
impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti
dall'attivita' del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche
prescelte con le migliori tecniche disponibili;
e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con
riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di
localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare
l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto
sull'ambiente;
f) l'illustrazione della conformita' delle opere e degli interventi
proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
paesaggistica;
g) l'analisi della qualita' ambientale con riferimento alla
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad
impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il
sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale ed
i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
h) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali
significativi, positivi e negativi, nelle fasi di attuazione, di
gestione e di eventuale abbandono degli impianti, delle opere e degli
interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di
discarica di materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da
possibili incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla
utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti,
alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di
radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti;
i) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre,
compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonche'
delle misure di monitoraggio;
j) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
k) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonche' l'indicazione
delle eventuali difficolta' (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati
richiesti.
ALLEGATO D
Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo
10
1. Caratteristiche
Le caratteristiche del progetto di impianti, interventi o opere
devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai
seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialita'). Tali
elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed
alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
b) utilizzazione delle risorse naturali;
c) produzione di rifiuti;
d) inquinamento e disturbi ambientali;
e) rischio di incidenti;
f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in
particolare zone turistiche, urbane o agricole).
2. Ubicazione del progetto
La sensibilita' ambientale delle zone geografiche che possono essere
danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione,
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) la qualita' e la capacita' di rigenerazione delle risorse naturali
della zona;
b) la capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone: 1) zone costiere; 2) zone montuose e
forestali; 3) zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale
della legislazione comunitaria sono gia' superati; 4) zone a forte
densita' demografica; 5) paesaggi importanti dal punto di vista
storico, culturale e archeologico; 6) aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 7) effetti
dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali
protette.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
tenendo conto in particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e densita' della
popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
c) dell'ordine di grandezza e della complessita' dell'impatto;
d) della probabilita' dell'impatto;
e) della durata, frequenza e reversibilita' dell'impatto.
NOTA ALL'ART. 32
Comma 6
Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991, citata alla nota 2)
all'art. 30, e' riportato alla stessa nota.
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- del consigliere Borghi, presentato in data 8 giugno 1995, oggetto
consiliare n. 35 (VI legislatura);
- della Giunta regionale: deliberazione n. 2305 del 20 giugno 1995,
oggetto consiliare n. 121 (VI legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente nel n. 4 del 30 giugno 1995, nel n. 19 del 15
luglio 1995;
- assegnati alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e
Ambiente", in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni
consiliari "I, II, IV e V".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/99 del 22
marzo 1999, con relazione scritta della consigliera Guerra;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7
aprile 1999, atto n. 165/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 675/4.1.20/C.G. del
10 maggio 1999.