REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO VI                                                                   
    DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                                   
          Art. 32                                                               
Decorrenza dell'efficacia                                                       
1. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla                  
presente legge per i progetti di impianti, opere o interventi hanno             
effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione delle direttive previste dal comma 1                    
dell'art. 8.                                                                    
2. In assenza delle direttive regionali, le disposizioni della                  
presente legge entrano in ogni caso in vigore:                                  
a) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,           
per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati             
A.1, A.2 e A.3;                                                                 
b) dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,            
per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati             
B.1, B.2 e B.3.                                                                 
3. In attesa dell'emanazione delle direttive regionali, i progetti di           
impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1,           
B.2 e B.3 sono sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente            
legge su richiesta del proponente.                                              
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il SIA e' redatto in conformita'              
all'Allegato C.                                                                 
5. Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui             
alla presente legge non si applicano ai progetti di impianti, opere o           
interventi elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 per            
i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano gia' state           
presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli            
atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale,            
paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a            
norma delle disposizioni vigenti.                                               
6. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla                  
presente legge non trovano applicazione per le attivita' estrattive             
per le quali alla data di pubblicazione delle direttive previste                
dall'art. 8 sia stato approvato il Piano particolareggiato di cui               
all'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991 e successive integrazioni e                
modificazioni. Le predette disposizioni non trovano, inoltre                    
applicazione qualora il Piano particolareggiato di iniziativa                   
pubblica sia stato adottato ovvero il Piano particolareggiato di                
iniziativa privata sia stato presentato e vengano successivamente               
approvati.                                                                      
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 18 maggio 1999  VASCO ERRANI                                           
ALLEGATO A.1                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                                   
A.1.a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200           
ha; A.1.b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in            
cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque            
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui             
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; A.1.c) Impianti            
di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacita' superiore            
a 100 t/giorno; A.1.d) Impianti per la decoibentazione ed il                    
trattamento di materiali contenenti amianto; A.1.e) Discariche di               
rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per inerti con                 
capacita' sino a 100.000 mc; A.1.f) Trattamento di prodotti intermedi           
e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle           
35.000 t/anno di materie prime lavorate; A.1.g) Produzione di                   
pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e               
perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle              
35.000 t/anno di materie prime lavorate; A.1.h) Porti turistici e da            
diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree               
interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza                    
superiore ai 500 metri; A.1.i) Dighe ed altri impianti destinati a              
trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini             
non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita'                    
superiore a 100.000 mc.                                                         
ALLEGATO A.2                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                                   
A.2.a) Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre              
materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100                 
tonnellate al giorno; A.2.b) Stoccaggio di prodotti chimici                     
pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive            
modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000                     
tonnellate; A.2.c) Impianti per la concia del cuoio e del pellame               
qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al              
giorno; A.2.d) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacita'               
superiore a 200 t/giorno; A.2.e) Discariche di rifiuti urbani ed                
assimilabili con una capacita' superiore a 100.000 mc; A.2.f) Centri            
di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita'                
superiore a 150.000 mc; A.2.g) Impianti di depurazione delle acque              
con potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti.                     
ALLEGATO A.3                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)                                   
A.3.a) Cave e torbiere con piu' di 500.000 mc/a di materiale estratto           
o di un'area interessata superiore a 20 ha.                                     
ALLEGATO B.1                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c)                    
Industria energetica                                                            
B.1.a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con           
potenza termica complessiva superiore a 50 MW.                                  
Progetti di infrastrutture                                                      
B.1.b) Interporti; B.1.c) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;              
B.1.d) Strade extraurbane secondarie a carattere regionale; B.1.e)              
Linee ferroviarie a carattere regionale; B.1.f) Opere costiere                  
destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a                    
modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri            
lavori di difesa dal mare; B.1.g) Opere di regolazione del corso dei            
fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed                
altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi             
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e                
lacuale; B.1.h) Derivazione ed opere connesse di acque superficiali             
che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o             
di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri             
al minuti secondo; B.1.i) Impianti di incenerimento e di trattamento            
di rifiuti urbani ed assimilabili con capacita' superiore a 10                  
t/giorno, e stazioni di trasferimento con capacita' superiore a 20              
t/giorno; B.1.j) Impianti di incenerimento e di trattamento di                  
rifiuti speciali di capacita' superiore a 10 t/giorno; B.1.k)                   
Aeroporti.                                                                      
Altri progetti                                                                  
B.1.l) Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10            
ha; B.1.m) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di                 
prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di             
materie prime lavorate; B.1.n) Produzione di pesticidi, prodotti                
farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per                    
insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di            
materie prime lavorate.                                                         
ALLEGATO B.2                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c)                    
Agricoltura                                                                     
B.2.a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o                
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una                     
superficie superiore a 10 ha; B.2.b) Iniziale forestazione con una              
superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di                      
conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5              
ha; B.2.c) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai              
300 ha; B.2.d) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano             
una superficie superiore a 200 ha.                                              
Lavorazione dei metalli                                                         
B.2.e) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali                   
metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc           
di volume; B.2.f) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione            
primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di                  
capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora; B.2.g) Impianti                   
destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: -                    
laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di                  
acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di                
impatto supera 50 KJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e'            
superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo               
fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di               
acciaio grezzo all'ora; B.2.h) Fonderie di metalli ferrosi con una              
capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; B.2.i)             
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,           
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso                       
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; B.2.j) Impianti             
di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di                
recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di              
fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50              
tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; B.2.k) Impianti per           
il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante             
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al                 
trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc; B.2.l) Impianti di             
costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei                 
relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di                   
aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che                 
superino 10.000 mc di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;               
B.2.m) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;              
B.2.n) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di               
superficie impegnata o 50.000 mc di volume.                                     
Industria dei prodotti alimentari                                               
B.2.o) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie               
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di            
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; B.2.p) Impianti per           
il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una            
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su              
base trimestrale; B.2.q) Impianti per la fabbricazione di prodotti              
lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200                   
tonnellate al giorno su base annua; B.2.r) Impianti per la produzione           
di birra o malto con una capacita' di produzione superiore a 500.000            
hl/anno; B.2.s) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che           
superino 50.000 mc di volume; B.2.t) Macelli aventi una capacita' di            
produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti           
per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali            
con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;              
B.2.u) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di               
pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di                 
prodotto lavorato; B.2.v) Molitura dei cereali, industria dei                   
prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia              
che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;            
B.2.w) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con                  
capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di           
barbabietole.                                                                   
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta                        
B.2.x) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di              
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di           
materie prime lavorate; B.2.y) Impianti per la produzione e la                  
lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di                   
capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno; B.2.z) Impianti per il           
pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la              
mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui              
capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; B.2.aa)             
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'             
superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.                            
Industria della gomma e delle materie plastiche                                 
B.2.ab) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri            
con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.                    
Progetti di infrastrutture                                                      
B.2.ac) Strade extraurbane secondarie; B.2.ad) Linee ferroviarie a              
carattere locale; B.2.ae) Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;           
B.2.af) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli           
indicati al punto A.1.d) dell'Allegato A.1, nonche' progetti di                 
intervento sui porti gia' esistenti; B.2.ag) Centri di stoccaggio               
provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialita' superiore a 30.000           
mc; B.2.ah) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili; B.2.ai)               
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a               
10.000 abitanti equivalenti; B.2.aj) Elettrodotti con tensione                  
nominale superiore a 100 KV e di lunghezza superiore a 5 chilometri.            
Altri progetti                                                                  
B.2.ak) Piste permanenti per corse e prove di automobili,                       
motociclette ed altri veicoli a motore; B.2.al) Centri di raccolta,             
stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili             
con superficie superiore a 1 ha; B.2.am) Banchi di prova per motori,            
turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq; B.2.an)              
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di            
superficie impegnata o 50.000 mc di volume; B.2.ao) Fabbricazione,              
condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno            
25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; B.2.ap) Stoccaggio            
di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974,            
n. 256 e successive modificazioni, con capacita' complessiva                    
superiore a 1.000 t; B.2.aq) Impianti destinati alla produzione di              
clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione              
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni                   
rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al                 
giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione             
di oltre 50 tonnellate al giorno; B.2.ar) Impianti di produzione di             
vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro,              
con capacita' di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.                   
ALLEGATO B.3                                                                    
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. b) e c)                    
Agricoltura                                                                     
B.3.a) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con           
piu' di: - 40.000 posti pollame; -  2.000 posti suini da produzione             
(di oltre 30 kg); -    750 posti scrofe; B.3.b) Piscicoltura per                
superficie complessiva oltre i 5 ha.                                            
Progetti di infrastrutture                                                      
B.3.c) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una                   
superficie interessata superiore ai 40 ha; B.3.d) Progetti di                   
sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti                    
superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno           
di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10              
ha; B.3.e) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le              
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non               
superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800             
persone; B.3.f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o           
potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in            
area urbana, superiore a 1.500 metri; B.3.g) Sistemi di trasporto a             
guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee            
di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al                  
trasporto di passeggeri.                                                        
Altri progetti                                                                  
B.3.h) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha,            
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300             
posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano            
una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti                     
all'interno dei centri abitati; B.3.i) Cave e torbiere.                         
ALLEGATO C                                                                      
Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma 1           
Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:            
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico,               
biologico ed antropico;                                                         
b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi                  
proposti, delle modalita' e tempi di attuazione, ivi comprese la                
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,            
delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di                     
utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e                       
funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonche' la                
descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi,           
con l'indicazione della natura e delle quantita' dei materiali                  
impiegati;                                                                      
c) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle               
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,             
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti                  
dall'attivita' del progetto proposto;                                           
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle                 
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre              
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per               
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche             
prescelte con le migliori tecniche disponibili;                                 
e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con                     
riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di                  
localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare               
l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto                  
sull'ambiente;                                                                  
f) l'illustrazione della conformita' delle opere e degli interventi             
proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e                   
paesaggistica;                                                                  
g) l'analisi della qualita' ambientale con riferimento alla                     
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad           
impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai                   
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua,               
l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il            
sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale ed           
i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;                      
h) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali             
significativi, positivi e negativi, nelle fasi di attuazione, di                
gestione e di eventuale abbandono degli impianti, delle opere e degli           
interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di              
discarica di materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da             
possibili incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla                    
utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti,             
alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di                
radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti;                                      
i) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre,           
compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonche'                
delle misure di monitoraggio;                                                   
j) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;                  
k) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione               
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonche' l'indicazione           
delle eventuali difficolta' (lacune tecniche o mancanza di                      
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati                   
richiesti.                                                                      
ALLEGATO D                                                                      
Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo            
10                                                                              
1. Caratteristiche                                                              
Le caratteristiche del progetto di impianti, interventi o opere                 
devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai             
seguenti elementi:                                                              
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialita'). Tali             
elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed             
alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;                             
b) utilizzazione delle risorse naturali;                                        
c) produzione di rifiuti;                                                       
d) inquinamento e disturbi ambientali;                                          
e) rischio di incidenti;                                                        
f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della                
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in                      
particolare zone turistiche, urbane o agricole).                                
2. Ubicazione del progetto                                                      
La sensibilita' ambientale delle zone geografiche che possono essere            
danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione,                  
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:                             
a) la qualita' e la capacita' di rigenerazione delle risorse naturali           
della zona;                                                                     
b) la capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare               
attenzione alle seguenti zone: 1) zone costiere; 2) zone montuose e             
forestali; 3) zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale              
della legislazione comunitaria sono gia' superati; 4) zone a forte              
densita' demografica; 5) paesaggi importanti dal punto di vista                 
storico, culturale e archeologico; 6) aree demaniali dei fiumi, dei             
torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 7) effetti                         
dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali                 
protette.                                                                       
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale                                      
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere             
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e                  
tenendo conto in particolare:                                                   
a) della portata dell'impatto (area geografica e densita' della                 
popolazione interessata);                                                       
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;                                  
c) dell'ordine di grandezza e della complessita' dell'impatto;                  
d) della probabilita' dell'impatto;                                             
e) della durata, frequenza e reversibilita' dell'impatto.                       
NOTA ALL'ART. 32                                                                
Comma 6                                                                         
Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991, citata alla nota 2)             
all'art. 30, e' riportato alla stessa nota.                                     
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge d'iniziativa:                                                 
- del consigliere Borghi, presentato in data 8 giugno 1995, oggetto             
consiliare n. 35 (VI legislatura);                                              
- della Giunta regionale: deliberazione n. 2305 del 20 giugno 1995,             
oggetto consiliare n. 121 (VI legislatura);                                     
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione rispettivamente nel n. 4 del 30 giugno 1995, nel n. 19 del 15           
luglio 1995;                                                                    
- assegnati alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente", in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni              
consiliari "I, II, IV e V".                                                     
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/99 del 22            
marzo 1999, con relazione scritta della consigliera Guerra;                     
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7             
aprile 1999, atto n. 165/99;                                                    
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 675/4.1.20/C.G. del           
10 maggio 1999.                                                                 

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