LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 31
Modifiche degli Allegati
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare
attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui
all'art. 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D,
puo' stabilire con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del
30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3,
ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei
progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e
B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3
dell'art. 10 del DPR 12 aprile 1996.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE ALL'ART. 31
Comma 2
1) Il testo del comma 7 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996, citato
alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 1 - Ambito di applicazione
omissis
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree
predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D,
un incremento o decremento delle soglie di cui all'Allegato B nella
misura massima del 30%.
omissis".
2) Il testo del comma 3 dell'art. 10 del DPR 12 aprile 1996, citato
alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 10 - Procedura di verifica
omissis
3. Per i progetti di cui al comma 1, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche
categorie progettuali e/o in particolare situazioni ambientali e
territoriali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato D,
criteri e/o condizioni di esclusione della procedura.
omissis".