REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO VI                                                                   
    DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                                   
          Art. 31                                                               
Modifiche degli Allegati                                                        
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli              
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare                    
attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.                      
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui                  
all'art. 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D,               
puo' stabilire con propria deliberazione:                                       
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del               
30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3,             
ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996;                        
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei           
progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e              
B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3            
dell'art. 10 del DPR 12 aprile 1996.                                            
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel             
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
NOTE ALL'ART. 31                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 7 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996, citato              
alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 1 - Ambito di applicazione                                                
omissis                                                                         
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono             
definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree                        
predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D,             
un incremento o decremento delle soglie di cui all'Allegato B nella             
misura massima del 30%.                                                         
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 3 dell'art. 10 del DPR 12 aprile 1996, citato             
alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 10 - Procedura di verifica                                                
omissis                                                                         
3. Per i progetti di cui al comma 1, le Regioni e le Province                   
autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche             
categorie progettuali e/o in particolare situazioni ambientali e                
territoriali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato D,                  
criteri e/o condizioni di esclusione della procedura.                           
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina