REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO VI                                                                   
    DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                                   
          Art. 30                                                               
Disposizioni abrogative ed interpretative                                       
1. Le modalita' di valutazione di impatto ambientale, comunque                  
denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli                  
strumenti di pianificazione sono sostituite:                                    
a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e             
B.3, da quanto previsto dalla presente legge;                                   
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto           
ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e             
successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al             
medesimo articolo 6.                                                            
2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente "Interventi della                  
Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di                      
smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi" e' abrogata.                       
3. L'art. 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18               
luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono             
abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della              
presente legge per le attivita' estrattive sottoposte alle procedure            
disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani                   
particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di              
iniziativa privata presentati in data precedente la possibilita' di             
concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto              
dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.                                  
NOTE ALL'ART. 30                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, citata               
alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla nota 9) all'art. 4.                  
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, concernente           
Disciplina delle attivita' estrattive, e' il seguente:                          
"Art. 8 - Piano particolareggiato per le aree destinate ad attivita'            
estrattiva                                                                      
1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare                        
razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da                
ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attivita'                 
estrattiva. Il Piano particolareggiato e' obbligatorio nelle aree               
interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi                 
eventualmente fissati dal PAE.                                                  
2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, e'             
adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di           
attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e            
25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.                    
3. Il Piano particolareggiato contiene:                                         
a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali              
delle aree soggette ad attivita' estrattiva;                                    
b) la definizione delle modalita' e dei tempi di attuazione degli               
interventi proposti;                                                            
c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad                  
impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;                              
d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e             
quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;                      
e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti e indiretti, a              
breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la              
fase di attuazione;                                                             
f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed             
eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente            
alla fase di attuazione degli interventi;                                       
g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare                     
dell'attivita' estrattiva e le modalita' di sistemazione finale.                
3 bis. Il Piano particolareggiato puo' essere adottato dal Comune               
contestualmente all'adozione del PAE. Fino alla data di efficacia               
della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE non risulti             
approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte                  
dell'organo competente all'approvazione, il Piano particolareggiato             
approvato puo' essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni             
del Piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione             
del PAE.".                                                                      
3) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18              
luglio 1991,  n.17, citata alla nota 2) al presente articolo, era la            
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Piano comunale delle attivita' estrattive (PAE)                       
omissis                                                                         
2. Il PAE, corredato da una relazione illustrativa, adeguata                    
cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:                 
omissis                                                                         
b) le aree da sottoporre a disciplina di Piano particolareggiato ai             
sensi dell'art. 8;                                                              
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991, citata alla nota             
2) al presente articolo, e' riportato alla stessa nota.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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