LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 30
Disposizioni abrogative ed interpretative
1. Le modalita' di valutazione di impatto ambientale, comunque
denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli
strumenti di pianificazione sono sostituite:
a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3, da quanto previsto dalla presente legge;
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e
successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al
medesimo articolo 6.
2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente "Interventi della
Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di
smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi" e' abrogata.
3. L'art. 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono
abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della
presente legge per le attivita' estrattive sottoposte alle procedure
disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani
particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di
iniziativa privata presentati in data precedente la possibilita' di
concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto
dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, citata
alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla nota 9) all'art. 4.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, concernente
Disciplina delle attivita' estrattive, e' il seguente:
"Art. 8 - Piano particolareggiato per le aree destinate ad attivita'
estrattiva
1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare
razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da
ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attivita'
estrattiva. Il Piano particolareggiato e' obbligatorio nelle aree
interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi
eventualmente fissati dal PAE.
2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, e'
adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di
attuazione del Piano regolatore generale, di cui agli artt. 21, 22 e
25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.
3. Il Piano particolareggiato contiene:
a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali
delle aree soggette ad attivita' estrattiva;
b) la definizione delle modalita' e dei tempi di attuazione degli
interventi proposti;
c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggetto ad
impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e
quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti e indiretti, a
breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la
fase di attuazione;
f) la prescrizione delle misure previste per ridurre, compensare ed
eliminare le conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente
alla fase di attuazione degli interventi;
g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare
dell'attivita' estrattiva e le modalita' di sistemazione finale.
3 bis. Il Piano particolareggiato puo' essere adottato dal Comune
contestualmente all'adozione del PAE. Fino alla data di efficacia
della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE non risulti
approvato entro centoventi giorni dal suo ricevimento da parte
dell'organo competente all'approvazione, il Piano particolareggiato
approvato puo' essere attuato dal Comune. In tal caso le previsioni
del Piano particolareggiato sono vincolanti in sede di approvazione
del PAE.".
3) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18
luglio 1991, n.17, citata alla nota 2) al presente articolo, era la
seguente:
"Art. 7 - Piano comunale delle attivita' estrattive (PAE)
omissis
2. Il PAE, corredato da una relazione illustrativa, adeguata
cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:
omissis
b) le aree da sottoporre a disciplina di Piano particolareggiato ai
sensi dell'art. 8;
omissis".
4) Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 17 del 1991, citata alla nota
2) al presente articolo, e' riportato alla stessa nota.