REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO VI                                                                   
    DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                                   
          Art. 29                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al              
comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte            
mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del               
bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari             
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di             
quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977,              
n.31 e successive modificazioni e integrazioni.                                 
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al              
comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei                       
finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla L.R. 24 luglio             
1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.                         
NOTE ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31            
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
omissis                                                                         
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
Comma 2                                                                         
2) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e            
deleghe della formazione alle professioni.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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