LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte
mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di
quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977,
n.31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei
finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla L.R. 24 luglio
1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
NOTE ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
omissis
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
Comma 2
2) La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e
deleghe della formazione alle professioni.