REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO VI                                                                   
    DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                                   
          Art. 28                                                               
Spese istruttorie                                                               
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate             
dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate           
forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o                         
dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%,                 
dall'autorita' competente secondo i criteri definiti dalla Giunta               
regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie               
sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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