LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate
dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate
forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o
dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%,
dall'autorita' competente secondo i criteri definiti dalla Giunta
regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie
sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.