LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 27
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal
fine puo' avvalersi della collaborazione di Universita', enti ed
istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi
di formazione ed aggiornamento professionale in materia di
valutazione di impatto ambientale.