REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO VI                                                                   
    DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                                   
          Art. 26                                                               
Relazione sull'attuazione                                                       
delle procedure in materia di impatto ambientale                                
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una                    
relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la               
relazione:                                                                      
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi              
dell'art. 8;                                                                    
b) da' conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione               
della presente legge;                                                           
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui            
all'art. 25;                                                                    
d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in             
attuazione della presente legge e formula proposte con particolare              
riguardo agli adempimenti previsti all'art. 31.                                 
2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce                  
informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni.               
3. La relazione e' comunicata al Ministero dell'Ambiente, in                    
attuazione del comma 2 dell'art. 4 del DPR 12 aprile 1996.                      
NOTA ALL'ART. 26                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 4 del DPR 12 aprile 1996, citato alla            
nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                             
"Art. 4 - Compiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e           
Bolzano                                                                         
omissis                                                                         
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano                     
informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'Ambiente circa i                  
provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di impatto              
ambientale in corso, e lo stato di definizione delle cartografie e              
degli strumenti informativi.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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