LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 26
Relazione sull'attuazione
delle procedure in materia di impatto ambientale
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una
relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la
relazione:
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 8;
b) da' conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione
della presente legge;
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui
all'art. 25;
d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in
attuazione della presente legge e formula proposte con particolare
riguardo agli adempimenti previsti all'art. 31.
2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce
informazioni, valutazioni e proposte dalle Province e dai Comuni.
3. La relazione e' comunicata al Ministero dell'Ambiente, in
attuazione del comma 2 dell'art. 4 del DPR 12 aprile 1996.
NOTA ALL'ART. 26
Comma 3
Il testo del comma 2 dell'art. 4 del DPR 12 aprile 1996, citato alla
nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 4 - Compiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano
omissis
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'Ambiente circa i
provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di impatto
ambientale in corso, e lo stato di definizione delle cartografie e
degli strumenti informativi.".