LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
Informazione e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco
scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo
svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione, nell'ambito del sistema informativo di cui alla L.R.
26 luglio 1988, n. 30, organizza la raccolta e l'elaborazione dei
dati anche ai fini della presente legge. Predispone inoltre una
raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di
impatto ambientale ed un archivio in cui sono raccolti i SIA e le
valutazioni di impatto ambientale (VIA) nonche' la relativa
documentazione.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione degli
avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2
dell'art. 14, nonche' delle decisioni per estratto di cui al comma 3
dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente
della Regione definisce con apposito atto forme e modalita' di tali
pubblicazioni.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 2
La L.R. 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del Sistema
informativo regionale.