LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO V
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle
amministrazioni interessate, l'autorita' competente vigila
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonche'
delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale
(VIA) di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo
della procedura di verifica (screening) di cui alla lett. b) del
comma 1 dell'art. 10.
2. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver
acquisito la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ovvero
senza l'effettuazione della procedura di verifica (screening) in
violazione della presente legge, l'autorita' competente dispone la
sospensione dei lavori nonche' la riduzione in pristino dello stato
dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del
responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di
inerzia l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le
modalita' e gli effetti previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Nei casi in cui il progetto e' realizzato in parziale o totale
difformita' dalle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto
ambientale (VIA), di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto
conclusivo della procedura di verifica (screening), di cui alla lett.
b) del comma 1 dell'art. 10, l'autorita' competente, previa eventuale
sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto,
opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini
e le modalita' di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a
quanto stabilito nella diffida, l'autorita' competente revoca la
valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero l'atto conclusivo
della procedura di verifica (screening) ed applica quanto disposto
dal comma 2.
NOTA ALL'ART. 24
Comma 2
Il RD 14 aprile 1910, n. 639 concerne Approvazione del Testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.