REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO V                                                                    
    MONITORAGGIO E CONTROLLI                                                    
          Art. 24                                                               
Vigilanza e sanzioni                                                            
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle                      
amministrazioni interessate, l'autorita' competente vigila                      
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonche'               
delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale            
(VIA) di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo               
della procedura di verifica (screening) di cui alla lett. b) del                
comma 1 dell'art. 10.                                                           
2. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver               
acquisito la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ovvero            
senza l'effettuazione della procedura di verifica (screening) in                
violazione della presente legge, l'autorita' competente dispone la              
sospensione dei lavori nonche' la riduzione in pristino dello stato             
dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del                     
responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di                  
inerzia l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese                       
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le               
modalita' e gli effetti previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla           
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.                             
3. Nei casi in cui il progetto e' realizzato in parziale o totale               
difformita' dalle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto           
ambientale (VIA), di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto              
conclusivo della procedura di verifica (screening), di cui alla lett.           
b) del comma 1 dell'art. 10, l'autorita' competente, previa eventuale           
sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto,           
opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini            
e le modalita' di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a            
quanto stabilito nella diffida, l'autorita' competente revoca la                
valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero l'atto conclusivo                
della procedura di verifica (screening) ed applica quanto disposto              
dal comma 2.                                                                    
NOTA ALL'ART. 24                                                                
Comma 2                                                                         
Il RD 14 aprile 1910, n. 639 concerne Approvazione del Testo unico              
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate             
patrimoniali dello Stato.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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