LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO V
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 23
Controllo sostitutivo
1. Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di
servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente
competente in materia di procedure di valutazione di impatto
ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non
superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede
all'indizione della conferenza di servizi.
2. Nei casi di attivita' produttive di cui all'art. 6, qualora
l'autorita' competente non abbia deliberato la valutazione di impatto
ambientale entro il termine di cui all'art. 16, lo sportello unico
provvede ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DPR 20 ottobre 1998, n.
447.
3. Nei casi di progetti di cui all'art. 7, qualora la Provincia od il
Comune non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale
(VIA) entro il termine di cui all'art. 16, si applicano i principi
generali della legislazione regionale in materia di poteri
sostitutivi nei confronti degli Enti locali.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 2
Il testo del comma 6 dell'art. 4 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447,
citato alla nota 5) all'art. 9, e' il seguente:
"Art. 4 - Procedimento mediante conferenza di servizi
omissis
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di
servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4,
tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del
procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello
sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui
al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma
4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo
17, comma 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente
l'amministrazione procedente puo' chiedere che il Consiglio dei
Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del
medesimo articolo 14, comma 4.
omissis".