REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO V                                                                    
    MONITORAGGIO E CONTROLLI                                                    
          Art. 23                                                               
Controllo sostitutivo                                                           
1. Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di              
servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente           
competente in materia di procedure di valutazione di impatto                    
ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non             
superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede                     
all'indizione della conferenza di servizi.                                      
2. Nei casi di attivita' produttive di cui all'art. 6, qualora                  
l'autorita' competente non abbia deliberato la valutazione di impatto           
ambientale entro il termine di cui all'art. 16, lo sportello unico              
provvede ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DPR 20 ottobre 1998, n.           
447.                                                                            
3. Nei casi di progetti di cui all'art. 7, qualora la Provincia od il           
Comune non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale                
(VIA) entro il termine di cui all'art. 16, si applicano i principi              
generali della legislazione regionale in materia di poteri                      
sostitutivi nei confronti degli Enti locali.                                    
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 6 dell'art. 4 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447,               
citato alla nota 5) all'art. 9, e' il seguente:                                 
"Art. 4 - Procedimento mediante conferenza di servizi                           
omissis                                                                         
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di             
servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4,           
tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del                     
procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello                    
sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui           
al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto                 
ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma            
4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo             
17, comma 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente                 
l'amministrazione procedente puo' chiedere che il Consiglio dei                 
Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del                
medesimo articolo 14, comma 4.                                                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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