LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO V
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 22
Monitoraggio
1. Il proponente deve trasmettere all'autorita' competente i
risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.
10 e al comma 5 dell'art. 17, nonche' informare l'autorita'
competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
2. L'autorita' competente per l'esercizio delle funzioni di controllo
ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna,
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale
inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e
delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo
sull'ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1
dell'art. 5 della medesima legge regionale.
NOTE ALL'ART. 22
Comma 2
1) Il testo dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, citata alla
nota 1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 3 - Rapporti con gli Enti istituzionali
1. Gli Enti locali e le Aziende Unita' sanitarie locali, per
l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione
collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione
delle Aziende Unita' sanitarie locali della regione attivita' di
consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di
apposite convenzioni ed accordi di programma.
3. La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono
stabiliti i criteri e le modalita', previsti dall'art. 2, comma 2,
del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazione in Legge
21 gennaio 1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali
dell'ARPA per il supporto all'espletamento delle funzioni
amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di
controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia
ambientale.
4. Per la definizione delle attivita' tecniche a supporto delle
funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli
Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali, nonche' per la individuazione dei livelli
qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni
erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito
accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati.
A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province,
delle Aziende Unita' sanitarie locali e dell'ARPA per la valutazione
degli elementi e delle condizioni dell'accordo. Sull'ipotesi di
accordo le Province acquisiscono il parere della Consulta provinciale
per la Sanita' di cui all'art. 14 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unita' sanitarie
locali possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni
aggiuntive ed altre attivita', fra quelle individuate dall'art. 5,
inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per
ambiti territoriali, funzionali e temporali.
6. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali, nelle materie di rispettiva competenza, propongono,
secondo le modalita' definite al successivo art. 17, alle
Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si
rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.".
2) Il testo della lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19
aprile 1995, n.44, citata alla nota 1) all'art. 5, e' il seguente:
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di
cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare
provvede a:
omissis
e) gestire un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed
in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento
con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende Unita' sanitarie locali.
omissis".