REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO V                                                                    
    MONITORAGGIO E CONTROLLI                                                    
          Art. 22                                                               
Monitoraggio                                                                    
1. Il proponente deve trasmettere all'autorita' competente i                    
risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.           
10 e al comma 5 dell'art. 17, nonche' informare l'autorita'                     
competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della            
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.               
2. L'autorita' competente per l'esercizio delle funzioni di controllo           
ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna,             
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale                
inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e           
delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo              
sull'ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1                 
dell'art. 5 della medesima legge regionale.                                     
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, citata alla           
nota 1) all'art. 5, e' il seguente:                                             
"Art. 3 - Rapporti con gli Enti istituzionali                                   
1. Gli Enti locali e le Aziende Unita' sanitarie locali, per                    
l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione             
collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.                    
2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione            
delle Aziende Unita' sanitarie locali della regione attivita' di                
consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di             
apposite convenzioni ed accordi di programma.                                   
3. La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono           
stabiliti i criteri e le modalita', previsti dall'art. 2, comma 2,              
del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazione in Legge            
21 gennaio 1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali                 
dell'ARPA per il supporto all'espletamento delle funzioni                       
amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di                     
controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia                
ambientale.                                                                     
4. Per la definizione delle attivita' tecniche a supporto delle                 
funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli              
Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'              
sanitarie locali, nonche' per la individuazione dei livelli                     
qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni             
erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito            
accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati.           
A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,                
convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province,            
delle Aziende Unita' sanitarie locali e dell'ARPA per la valutazione            
degli elementi e delle condizioni dell'accordo. Sull'ipotesi di                 
accordo le Province acquisiscono il parere della Consulta provinciale           
per la Sanita' di cui all'art. 14 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.             
5. Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unita' sanitarie             
locali possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni           
aggiuntive ed altre attivita', fra quelle individuate dall'art. 5,              
inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per              
ambiti territoriali, funzionali e temporali.                                    
6. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'                 
sanitarie locali, nelle materie di rispettiva competenza, propongono,           
secondo le modalita' definite al successivo art. 17, alle                       
Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si            
rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.".                  
2) Il testo della lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 19                
aprile 1995,  n.44, citata alla nota 1) all'art. 5, e' il seguente:             
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti                                         
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di             
cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con                    
modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare                
provvede a:                                                                     
omissis                                                                         
e) gestire un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed            
in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento           
con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle                
Aziende Unita' sanitarie locali.                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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