LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO IV
PROCEDURE DI VIA
INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 21
Procedure per progetti
con impatti ambientali transfrontalieri
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, l'autorita' competente informa il
Ministro dell'Ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla
convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata
con la Legge 3 novembre 1994, n. 640.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
La Legge 3 novembre 1994, n. 640 concerne Ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio
1991.