REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO IV                                                                   
    PROCEDURE DI VIA                                                            
    INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI                                             
          Art. 21                                                               
Procedure per progetti                                                          
con impatti ambientali transfrontalieri                                         
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti                     
sull'ambiente di un altro Stato, l'autorita' competente informa il              
Ministro dell'Ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla             
convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto            
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata             
con la Legge 3 novembre 1994, n. 640.                                           
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
La Legge 3 novembre 1994, n. 640 concerne Ratifica ed esecuzione                
della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un               
contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio            
1991.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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