LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO IV
PROCEDURE DI VIA
INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 20
Partecipazione della Regione alla procedura di cui
all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilita' ambientale di
cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e' espresso dalla
Giunta regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei
Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui al comma 3
dell'art. 6, della Legge 8 luglio 1986, n.349 sono trasmesse, a cura
del proponente, anche alle Province ed ai Comuni interessati. I
pareri sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento delle
comunicazioni, trascorsi i quali, la Giunta regionale puo' provvedere
anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale puo' promuovere consultazioni ed istruttorie
pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti
interessati.
NOTE ALL'ART. 20
Rubrica
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, citata
alla nota 2) all'art. 2, e' riportata alla nota 9) all'art. 4.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, citata
alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla nota 9) all'art. 4.
Comma 2
3) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n.
349, citata alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla nota 9)
all'art. 4.