REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO IV                                                                   
    PROCEDURE DI VIA                                                            
    INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI                                             
          Art. 20                                                               
Partecipazione della Regione alla procedura di cui                              
all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349                                    
1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilita' ambientale di            
cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e' espresso dalla              
Giunta regionale.                                                               
2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei                
Comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui al comma 3               
dell'art. 6, della Legge 8 luglio 1986,  n.349 sono trasmesse, a cura           
del proponente, anche alle Province ed ai Comuni interessati. I                 
pareri sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento delle                      
comunicazioni, trascorsi i quali, la Giunta regionale puo' provvedere           
anche in assenza dei predetti pareri.                                           
3. La Giunta regionale puo' promuovere consultazioni ed istruttorie             
pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti                 
interessati.                                                                    
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, citata               
alla nota 2) all'art. 2, e' riportata alla nota 9) all'art. 4.                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, citata               
alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla nota 9) all'art. 4.                  
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n.               
349, citata alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla nota 9)                  
all'art. 4.                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina