LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO IV
PROCEDURE DI VIA
INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 19
Procedure per progetti
con impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di
piu' Regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto
ambientale (VIA) d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali
progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di
indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del DLgs n.
112 del 1998.
2. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti
sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorita' competente e'
tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali Regioni
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
Il testo dell'art. 71 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 3)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 71 - Valutazione di impatto ambientale
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di
competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe piu'
regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione e' di competenza dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e
attivita' attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto
ambientale da trasferite alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato
e' subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge
regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorita'
competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie
locali, ferma restando la distinzione tra autorita' competente e
soggetto proponente.".