REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO IV                                                                   
    PROCEDURE DI VIA                                                            
    INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI                                             
          Art. 19                                                               
Procedure per progetti                                                          
con impatti ambientali interregionali                                           
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di             
piu' Regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto            
ambientale (VIA) d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali            
progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di                
indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del DLgs n.            
112 del 1998.                                                                   
2. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti                     
sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorita' competente e'            
tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali Regioni               
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 18.                     
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 71 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota 3)             
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 71 - Valutazione di impatto ambientale                                    
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di                
competenza dello Stato:                                                         
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe piu'                  
regioni;                                                                        
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;             
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;                 
d) le opere la cui autorizzazione e' di competenza dello Stato.                 
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi            
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,               
sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e                 
attivita' attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto               
ambientale da trasferite alla competenza delle regioni.                         
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato             
e' subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge                  
regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorita'            
competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie              
locali, ferma restando la distinzione tra autorita' competente e                
soggetto proponente.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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