REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO III                                                                  
    PROCEDURA DI VIA                                                            
          Art. 18                                                               
Conferenza di servizi                                                           
1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale             
l'autorita' competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione              
dell'avviso di deposito degli elaborati nel Bollettino Ufficiale                
della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli               
atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2            
e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi e' data            
tempestiva comunicazione alla Regione.                                          
2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e             
si svolge con le modalita' stabilite dagli artt. 14 e seguenti della            
Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art.             
17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.                                          
3. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel                
Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14,              
predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo                
invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto                  
ambientale e', altresi', inviato al proponente che puo' fornire le              
proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla                    
conferenza di servizi.                                                          
4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di                  
servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi            
istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo            
vincolante la volonta' dell'ente su tutti gli atti di propria                   
competenza.                                                                     
5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve                
essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni              
ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le determinazioni                     
conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non                     
vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.                    
6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del DPR 12 aprile 1996            
e' reso, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti di gestione di aree            
naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.                
7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100                 
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di            
cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine e' ridotto a 85 giorni per            
i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di              
cui al Titolo II.                                                               
8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od                  
indagini di particolare complessita', l'autorita' competente puo'               
prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al             
comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si                
applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16.                        
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo degli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della Legge 7            
agosto 1990, n. 241, concernente Nuove norme in materia di                      
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi, come modificato ed integrato dall'art. 17 della Legge           
15 maggio 1997, n. 127, concernente Misure urgenti per lo snellimento           
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di              
controllo, e' il seguente:                                                      
"Art. 14                                                                        
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari                
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,                 
l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di                 
servizi.                                                                        
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando                        
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,                  
nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni                
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza           
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta            
e gli assensi richiesti.                                                        
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le                      
amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui            
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso             
del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi              
3-bis e 4.                                                                      
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche             
quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,             
comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche                 
diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su                   
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela           
dell'interesse pubblico prevalente.                                             
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale,              
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi              
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad              
esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi             
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro               
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento           
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste               
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle                      
originariamente previste.                                                       
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel            
corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,                           
l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di                 
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al                  
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione                    
procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale;               
negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione           
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa                 
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della regione o i              
sindaci, previa delibera del Consiglio regionale Consigli comunali,             
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono                
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale            
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva.             
In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni,                 
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni             
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale             
termine, la conferenza e' sciolta.                                              
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia           
espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,                
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla             
tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo'            
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di              
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al               
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,             
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una                
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del                
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei                  
Ministri.                                                                       
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per                 
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti                 
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.            
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa           
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse           
pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a                    
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli              
altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da           
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.                                      
          Art. 14 bis                                                           
1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in            
cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione,               
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di           
importo iniziale complessivo superiore a Lire 30 miliardi richieda              
l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese,           
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si            
tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni.            
La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione                   
preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo'                
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale           
attivita'.                                                                      
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si               
considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore             
alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le            
regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della               
determinazione i rappresentanti di Comuni o Comunita' Montane i cui             
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,                      
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali               
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i                
rappresentanti della maggioranza dei Comuni o delle Comunita' Montane           
interessate.                                                                    
Analoga regola vale per i rappresentanti delle Province.                        
          Art. 14 ter                                                           
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del DPR 18 aprile             
1994,  n.383, puo' essere convocata prima o nel corso                           
dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2 del predetto             
decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la                    
conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.           
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di                  
interesse statale, dal Provveditore alle Opere pubbliche competente             
per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui                
all'articolo 2 del DPR 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere           
che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa             
viene accertata dai competenti organi del Ministero dei Lavori                  
pubblici.                                                                       
          Art. 14 quater                                                        
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la           
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della Legge 8           
luglio 1986,  n.349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma             
4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni           
preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando                 
quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del DPR 18 aprile 1994, n.            
383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'Ambiente            
o del Ministro per i Beni culturali e ambientali, la valutazione di             
impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del           
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri,             
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi             
dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.                              
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il               
provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo                       
procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente                  
all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella            
Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla             
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini           
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei                 
soggetti interessati.".                                                         
Comma 6                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996, citato              
alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 5 - Procedura di valutazione di impatto ambientale                        
omissis                                                                         
2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 il committente           
o l'autorita' proponente trasmette la domanda completa di copia del             
progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai              
comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui                 
all'art. 1, comma 4, anche ai relativi enti di gestione, che devono             
esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di                 
trasmissione. Decorso tale termine l'autorita' competente rende il              
giudizio di compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni,            
anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici             
il giudizio di compatibilita' ambientale deve essere reso nei termini           
previsti dall'art. 7, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109             
cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 59, della Legge 28                 
dicembre 1995, n. 549.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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