REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO III                                                                  
    PROCEDURA DI VIA                                                            
          Art. 17                                                               
Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)                           
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti           
relativi alle attivita' produttive di cui all'art. 6 comprende e                
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque              
denominati in materia di tutela ambientale e                                    
paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della                  
Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale                  
protetta regionale.                                                             
2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti           
di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le                   
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta,              
gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del             
progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresi' il valore             
di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente                      
competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti            
i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui e' subordinato il suo            
rilascio, si sia espresso positivamente.                                        
3. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per le opere             
pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti           
istituzionalmente competenti, puo' costituire variante agli strumenti           
urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente                
evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso           
dell'Amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale             
entro 30 giorni a pena di decadenza.                                            
4. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora                 
comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della                
Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' trasmessa al Ministero per i Beni             
culturali e ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al             
comma 9, dell'art. 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e successive             
modifiche ed integrazioni.                                                      
5. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il               
proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in              
essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo                
dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono                  
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese,             
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi                
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in             
base alla vigente normativa.                                                    
6. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la              
realizzazione dell'intervento o dell'opera.                                     
7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di            
impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia               
temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai            
termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti.                
L'autorita' competente, a richiesta del proponente, puo' prorogare              
tale termine per motivate ragioni.                                              
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497,                    
concernente Protezione delle bellezze naturali, e' il seguente:                 
"Art. 7                                                                         
I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,                      
dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi                
delle localita', non possono distruggerlo ne' introdurvi                        
modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto              
che e' protetto dalla presente legge.                                           
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano           
intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal              
mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta                          
l'autorizzazione.                                                               
E' fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti             
progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.".            
2) Il testo del comma 9 dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616             
concernente Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22            
luglio 1975,  n.382, e' il seguente:                                            
"Art. 82 - Beni ambientali                                                      
omissis                                                                         
L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n.           
1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di            
sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro           
per i Beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e             
trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso                 
inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta                  
giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i Beni              
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla            
data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni culturali           
e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato,           
l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla              
relativa comunicazione.                                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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