LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO III
PROCEDURA DI VIA
Art. 17
Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti
relativi alle attivita' produttive di cui all'art. 6 comprende e
sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati in materia di tutela ambientale e
paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della
Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale
protetta regionale.
2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti
di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta,
gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del
progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresi' il valore
di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente
competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti
i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui e' subordinato il suo
rilascio, si sia espresso positivamente.
3. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per le opere
pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti
istituzionalmente competenti, puo' costituire variante agli strumenti
urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente
evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso
dell'Amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale
entro 30 giorni a pena di decadenza.
4. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora
comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della
Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' trasmessa al Ministero per i Beni
culturali e ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al
comma 9, dell'art. 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il
proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in
essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo
dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono
vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla vigente normativa.
6. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la
realizzazione dell'intervento o dell'opera.
7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di
impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia
temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai
termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti.
L'autorita' competente, a richiesta del proponente, puo' prorogare
tale termine per motivate ragioni.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 4
1) Il testo dell'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497,
concernente Protezione delle bellezze naturali, e' il seguente:
"Art. 7
I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,
dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi
delle localita', non possono distruggerlo ne' introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto
che e' protetto dalla presente legge.
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano
intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal
mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti
progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.".
2) Il testo del comma 9 dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
concernente Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22
luglio 1975, n.382, e' il seguente:
"Art. 82 - Beni ambientali
omissis
L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n.
1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di
sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro
per i Beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e
trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso
inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta
giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i Beni
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni culturali
e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato,
l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla
relativa comunicazione.
omissis".