LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO III
PROCEDURA DI VIA
Art. 16
Valutazione d'impatto ambientale (VIA)
1. L'autorita' competente delibera la valutazione d'impatto
ambientale (VIA), entro 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, esprimendosi
contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le
controdeduzioni. Tale termine e' ridotto a 105 giorni per i progetti
assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo
II.
2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale
(VIA), e' resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. La deliberazione, a cura dell'autorita' competente, e' comunicata
al proponente ed alle amministrazioni interessate ed e' pubblicata
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le autorita' competenti informano annualmente il Ministro
dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in
corso.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 2
Il testo del comma 5 dell'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n.
109, citato alla nota 1) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 7 - Misure per l'adeguamento delle funzionalita' della pubblica
Amministrazione
omissis
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo,
successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione
competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove
richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a consentire
l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la
scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo
periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi
puo' esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare
quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione
del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni,
delle autorizzazioni, delle licenze, dei nullaosta e degli assensi di
cui alle vigenti norme.
omissis".