REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO III                                                                  
    PROCEDURA DI VIA                                                            
          Art. 16                                                               
Valutazione d'impatto ambientale (VIA)                                          
1. L'autorita' competente delibera la valutazione d'impatto                     
ambientale (VIA), entro 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino           
Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, esprimendosi            
contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le                           
controdeduzioni. Tale termine e' ridotto a 105 giorni per i progetti            
assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al Titolo           
II.                                                                             
2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale           
(VIA), e' resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della              
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed                    
integrazioni.                                                                   
3. La deliberazione, a cura dell'autorita' competente, e' comunicata            
al proponente ed alle amministrazioni interessate ed e' pubblicata              
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.                            
4. Le autorita' competenti informano annualmente il Ministro                    
dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in           
corso.                                                                          
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n.               
109, citato alla nota 1) all'art. 2, e' il seguente:                            
"Art. 7 - Misure per l'adeguamento delle funzionalita' della pubblica           
Amministrazione                                                                 
omissis                                                                         
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo,                 
successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione                    
competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove                 
richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta            
giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a consentire            
l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la             
scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo                 
periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad              
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi           
puo' esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare            
quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione           
del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni,           
delle autorizzazioni, delle licenze, dei nullaosta e degli assensi di           
cui alle vigenti norme.                                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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