REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO III                                                                  
    PROCEDURA DI VIA                                                            
          Art. 14                                                               
Deposito e pubblicizzazione                                                     
1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso             
la Regione, le Province ed i Comuni interessati.                                
2. Nel Bollettino Ufficiale della Regione nonche' su un quotidiano              
diffuso nel territorio interessato, e' pubblicato l'annuncio                    
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente;              
l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del                    
progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.                   
3. L'autorita' competente trasmette, inoltre, il progetto ed il SIA,            
corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 13, alle             
amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi                   
dell'art. 18 e agli enti di gestione di aree naturali protette                  
qualora il progetto interessi il loro territorio.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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