LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO III
PROCEDURA DI VIA
Art. 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso
la Regione, le Province ed i Comuni interessati.
2. Nel Bollettino Ufficiale della Regione nonche' su un quotidiano
diffuso nel territorio interessato, e' pubblicato l'annuncio
dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente;
l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del
progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. L'autorita' competente trasmette, inoltre, il progetto ed il SIA,
corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 13, alle
amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi
dell'art. 18 e agli enti di gestione di aree naturali protette
qualora il progetto interessi il loro territorio.