REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO III                                                                  
    PROCEDURA DI VIA                                                            
          Art. 13                                                               
Presentazione della domanda                                                     
1. La domanda per attivare la procedura di VIA, presentata allo                 
sportello unico ovvero all'autorita' competente, contiene il SIA ed             
il relativo progetto definitivo, predisposto in conformita' alle                
disposizioni di cui all'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di           
definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'art. 12.                 
2. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli                
elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il                  
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta,            
assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della                
conferenza di servizi di cui all'art. 18.                                       
3. L'autorita' competente puo' richiedere, per una sola volta, le               
integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i                
termini del procedimento.                                                       
4. E' in ogni caso facolta' del proponente presentare, per una sola             
volta, eventuali integrazioni.                                                  
5. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto            
industriale o commerciale, il proponente puo' richiedere che non sia            
resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi                 
produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica                     
illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle                
caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il           
personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in               
merito ai progetti soggetti alla procedura di VIA anche se sottoposte           
a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le             
disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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