LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO III
PROCEDURA DI VIA
Art. 13
Presentazione della domanda
1. La domanda per attivare la procedura di VIA, presentata allo
sportello unico ovvero all'autorita' competente, contiene il SIA ed
il relativo progetto definitivo, predisposto in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di
definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'art. 12.
2. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli
elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta,
assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della
conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorita' competente puo' richiedere, per una sola volta, le
integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i
termini del procedimento.
4. E' in ogni caso facolta' del proponente presentare, per una sola
volta, eventuali integrazioni.
5. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto
industriale o commerciale, il proponente puo' richiedere che non sia
resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi
produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica
illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle
caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il
personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in
merito ai progetti soggetti alla procedura di VIA anche se sottoposte
a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le
disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.