REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO III                                                                  
    PROCEDURA DI VIA                                                            
          Art. 12                                                               
Definizione dei contenuti del SIA (scoping)                                     
1. Per i progetti di cui al comma 1 dell'art. 11, e' facolta' del               
proponente richiedere all'autorita' competente l'effettuazione di una           
fase preliminare, volta alla puntuale definizione:                              
a) dei contenuti del SIA;                                                       
b) della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art.           
13.                                                                             
2. Il proponente a tal fine presenta all'autorita' competente un                
elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti                    
ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del            
SIA.                                                                            
3. Il SIA deve comunque contenere le seguenti informazioni:                     
a) la descrizione del progetto definitivo;                                      
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con                  
riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;            
c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in              
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;                                
d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od              
eliminare gli impatti ambientali negativi, nonche' delle misure di              
monitoraggio;                                                                   
e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.                  
4. Per la definizione dei contenuti del SIA nonche' della                       
documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13,                
l'autorita' competente convoca la conferenza di servizi di cui                  
all'art. 18.                                                                    
5. L'autorita' competente assicura che le attivita' di cui al                   
presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.           
6. L'autorita' competente, sulla base delle indicazioni della                   
conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta di            
cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato                   
l'elaborato di cui al comma 2 presentato dal proponente.                        
7. La definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b),            
determinate ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorita'                
competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle               
attivita' della conferenza di servizi di cui all'art. 18.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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