LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO III
PROCEDURA DI VIA
Art. 12
Definizione dei contenuti del SIA (scoping)
1. Per i progetti di cui al comma 1 dell'art. 11, e' facolta' del
proponente richiedere all'autorita' competente l'effettuazione di una
fase preliminare, volta alla puntuale definizione:
a) dei contenuti del SIA;
b) della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art.
13.
2. Il proponente a tal fine presenta all'autorita' competente un
elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti
ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del
SIA.
3. Il SIA deve comunque contenere le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con
riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od
eliminare gli impatti ambientali negativi, nonche' delle misure di
monitoraggio;
e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del SIA nonche' della
documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13,
l'autorita' competente convoca la conferenza di servizi di cui
all'art. 18.
5. L'autorita' competente assicura che le attivita' di cui al
presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
6. L'autorita' competente, sulla base delle indicazioni della
conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta di
cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato
l'elaborato di cui al comma 2 presentato dal proponente.
7. La definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b),
determinate ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorita'
competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle
attivita' della conferenza di servizi di cui all'art. 18.