REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO III                                                                  
    PROCEDURA DI VIA                                                            
          Art. 11                                                               
Studio di impatto ambientale (SIA)                                              
1. I progetti assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi dell'art.            
4, sono corredati da un SIA, elaborato a cura e spese del proponente,           
che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato C.           
2. Qualora per la redazione del SIA debbano essere effettuati                   
sopralluoghi o attivita' di campionamento o analisi di difficile                
ripetizione, il proponente puo' richiedere la presenza di tecnici               
designati dall'autorita' competente, senza che cio' comporti oneri              
aggiuntivi. L'autorita' competente comunica tempestivamente al                  
proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla                    
richiesta.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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