REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO II                                                                   
    PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                           
          Art. 10                                                               
Esiti della procedura                                                           
1. L'autorita' competente, sulla base dei criteri indicati                      
nell'Allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica            
se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di             
VIA, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio              
con il proponente. La decisione dell'autorita' competente puo' avere            
uno dei seguenti esiti:                                                         
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore                 
procedura di VIA;                                                               
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore                 
procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e            
per il monitoraggio nel tempo;                                                  
c) accertamento della necessita' di assoggettamento del progetto alla           
ulteriore procedura di VIA, prevista dagli artt. da 11 a 18.                    
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, in caso di silenzio                  
dell'autorita' competente, il progetto si intende comunque escluso              
dalla ulteriore procedura di VIA.                                               
3. L'autorita' competente provvede a far pubblicare per estratto nel            
Bollettino Ufficiale della Regione la decisione di cui al comma 1.              
4. La verifica positiva di cui alla lett. b) del comma 1 obbliga il             
proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa                   
contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le                        
amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,                  
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque                   
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla            
vigente normativa.                                                              
5. L'autorita' competente cura la tenuta di un registro nel quale e'            
riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la              
procedura di verifica (screening) nonche' l'indicazione dei relativi            
esiti.                                                                          
6. Qualora l'autorita' competente si pronunci, a norma della lett. c)           
del comma 1, per l'assoggettamento del progetto alla ulteriore                  
procedura di VIA, il proponente puo' richiedere l'indizione della               
conferenza di servizi prevista dall'art. 18, ai fini della                      
definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi di cui alle               
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12. Alla domanda e' allegato il           
piano di lavoro per la redazione del SIA.                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina