LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO II
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
Art. 10
Esiti della procedura
1. L'autorita' competente, sulla base dei criteri indicati
nell'Allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica
se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di
VIA, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio
con il proponente. La decisione dell'autorita' competente puo' avere
uno dei seguenti esiti:
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore
procedura di VIA;
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore
procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e
per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessita' di assoggettamento del progetto alla
ulteriore procedura di VIA, prevista dagli artt. da 11 a 18.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, in caso di silenzio
dell'autorita' competente, il progetto si intende comunque escluso
dalla ulteriore procedura di VIA.
3. L'autorita' competente provvede a far pubblicare per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione la decisione di cui al comma 1.
4. La verifica positiva di cui alla lett. b) del comma 1 obbliga il
proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa
contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le
amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla
vigente normativa.
5. L'autorita' competente cura la tenuta di un registro nel quale e'
riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la
procedura di verifica (screening) nonche' l'indicazione dei relativi
esiti.
6. Qualora l'autorita' competente si pronunci, a norma della lett. c)
del comma 1, per l'assoggettamento del progetto alla ulteriore
procedura di VIA, il proponente puo' richiedere l'indizione della
conferenza di servizi prevista dall'art. 18, ai fini della
definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12. Alla domanda e' allegato il
piano di lavoro per la redazione del SIA.