REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO II                                                                   
    PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                           
          Art. 9                                                                
Verifica (screening)                                                            
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica                       
(screening), ai sensi dell'art. 4, il proponente presenta                       
all'autorita' competente ovvero allo sportello unico una domanda,               
allegando i seguenti elaborati:                                                 
a) il progetto preliminare;                                                     
b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli               
impatti ambientali del progetto;                                                
c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in              
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.                                
2. L'autorita' competente puo' richiedere, per una sola volta, le               
integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i                 
termini del procedimento.                                                       
3. Gli elaborati sono depositati presso l'autorita' competente e                
presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione             
e' pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano                 
specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il                     
proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.                
4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione, chiunque puo' prendere visione degli                   
elaborati depositati e puo' presentare osservazioni all'autorita'               
competente.                                                                     
5. Per i progetti relativi alle attivita' produttive di cui all'art.            
6 le forme di partecipazione previste al comma 4 si concludono entro            
30 giorni dalla pubblicizzazione della domanda effettuata a norma del           
comma 2 dell'art. 6 del DPR n. 447 del 1998.                                    
6. L'autorita' competente assicura che le attivita' di cui al                   
presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.           
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 5                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 6 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447,               
concernente Regolamento recante norme di semplificazione dei                    
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,             
la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per              
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la                     
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a             
norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 6 - Principi organizzativi                                                
omissis                                                                         
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente                 
nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di            
pubblicita'; contestualmente la struttura da' inizio al procedimento            
per il rilascio della concessione edilizia.                                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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