LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO II
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
Art. 9
Verifica (screening)
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica
(screening), ai sensi dell'art. 4, il proponente presenta
all'autorita' competente ovvero allo sportello unico una domanda,
allegando i seguenti elaborati:
a) il progetto preliminare;
b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli
impatti ambientali del progetto;
c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
2. L'autorita' competente puo' richiedere, per una sola volta, le
integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i
termini del procedimento.
3. Gli elaborati sono depositati presso l'autorita' competente e
presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione
e' pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano
specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il
proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, chiunque puo' prendere visione degli
elaborati depositati e puo' presentare osservazioni all'autorita'
competente.
5. Per i progetti relativi alle attivita' produttive di cui all'art.
6 le forme di partecipazione previste al comma 4 si concludono entro
30 giorni dalla pubblicizzazione della domanda effettuata a norma del
comma 2 dell'art. 6 del DPR n. 447 del 1998.
6. L'autorita' competente assicura che le attivita' di cui al
presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 5
Il testo del comma 2 dell'art. 6 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447,
concernente Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,
la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
il seguente:
"Art. 6 - Principi organizzativi
omissis
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente
nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di
pubblicita'; contestualmente la struttura da' inizio al procedimento
per il rilascio della concessione edilizia.
omissis".