LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8
Direttive
1. Le modalita' ed i criteri di attuazione delle procedure
disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta
regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia
di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli
elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei SIA;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati
ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ai
sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;
c) i casi e le modalita' di autocertificazione di stati di fatto e
del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e
della disciplina comunitaria.
2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono
essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale
necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche
di ciascuna tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente
che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla
localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di
valutazione disponibili.