LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7
Opere pubbliche
1. Per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ad
impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello
sportello unico per le attivita' produttive di cui all'art. 6,
l'autorita' competente provvede al coordinamento e all'integrazione
dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli
atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
2. In tal caso e' il proponente a provvedere agli adempimenti di
deposito, pubblicazione e trasmissione di cui agli artt. 9 e 14.