REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO I                                                                    
    DISPOSIZIONI GENERALI                                                       
          Art. 7                                                                
Opere pubbliche                                                                 
1. Per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e             
B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ad               
impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello             
sportello unico per le attivita' produttive di cui all'art. 6,                  
l'autorita' competente provvede al coordinamento e all'integrazione             
dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli               
atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.                 
2. In tal caso e' il proponente a provvedere agli adempimenti di                
deposito, pubblicazione e trasmissione di cui agli artt. 9 e 14.                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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