LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
Sportello unico per le attivita' produttive
1. Per i progetti relativi alle attivita' produttive assoggettate al
procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del DLgs n. 112 del
1998, lo sportello unico attiva le procedure di verifica (screening)
e di VIA disciplinate dalla presente legge ed acquisisce le relative
determinazioni dell'autorita' competente.
2. A tal fine lo sportello unico, ai sensi della presente legge
trasmette all'autorita' competente la domanda del proponente con la
relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito,
trasmissione e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione
all'insediamento di attivita' produttive la valutazione di impatto
ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e
gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela
ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell'art. 17.
4. Acquisito l'esito della procedura di verifica (screening), ovvero
la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva lo sportello
unico conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento
dell'attivita' produttiva.
5. Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le
informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di VIA.
6. Fino all'istituzione dello sportello unico di cui comma 1, le
domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) e di VIA
sono presentate dal proponente direttamente all'autorita' competente.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo degli artt. 23, 24 e 25 del DLgs n. 112 del 1998, citato
alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 23 - Conferimento di funzioni ai comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti
la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria
dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al
coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla
autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti
l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative
applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente
attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.
Art. 24 - Principi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche
con altri Enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23,
assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero
procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte
le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per la realizzazione dello
sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli Enti locali possono
avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti
pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,
l'accordo tra gli Enti locali coinvolti puo' prevedere che la
gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico
responsabile del patto o del contratto.
Art. 25 - Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento di attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha
per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della
tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si
ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per
l'attestazione, sotto la propria responsabilita', della conformita'
del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il
rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in
conformita' alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di
falsita' di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della Legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 15 maggio 1997, n.
127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche' delle
osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non
collegati professionalmente ne' economicamente in modo diretto o
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unita'
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il
collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilita'
previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.".