REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO I                                                                    
    DISPOSIZIONI GENERALI                                                       
          Art. 6                                                                
Sportello unico per le attivita' produttive                                     
1. Per i progetti relativi alle attivita' produttive assoggettate al            
procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del DLgs n. 112 del                
1998, lo sportello unico attiva le procedure di verifica (screening)            
e di VIA disciplinate dalla presente legge ed acquisisce le relative            
determinazioni dell'autorita' competente.                                       
2. A tal fine lo sportello unico, ai sensi della presente legge                 
trasmette all'autorita' competente la domanda del proponente con la             
relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito,            
trasmissione e pubblicazione di cui agli artt. 9 e 14.                          
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione                
all'insediamento di attivita' produttive la valutazione di impatto              
ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e           
gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela                    
ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell'art. 17.                   
4. Acquisito l'esito della procedura di verifica (screening), ovvero            
la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva lo sportello                
unico conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento               
dell'attivita' produttiva.                                                      
5. Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le                       
informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di VIA.                  
6. Fino all'istituzione dello sportello unico di cui comma 1, le                
domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) e di VIA            
sono presentate dal proponente direttamente all'autorita' competente.           
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo degli artt. 23, 24 e 25 del DLgs n. 112 del 1998, citato               
alla nota 3) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 23 - Conferimento di funzioni ai comuni                                   
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti             
la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la            
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi                
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.                
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria                 
dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia                
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al                   
coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle             
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla                
autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree               
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e            
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti             
l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel                  
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative                
applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'            
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e                  
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di                      
agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei               
lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.                                    
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente                   
attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.                     
          Art. 24 - Principi organizzativi per l'esercizio delle                
funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi                   
1. Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche              
con altri Enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23,                      
assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero                 
procedimento.                                                                   
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di              
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,           
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le                
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli                   
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte            
le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle            
concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in           
modo coordinato.                                                                
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio,           
Industria, Artigianato e Agricoltura per la realizzazione dello                 
sportello unico.                                                                
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli Enti locali possono                 
avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti             
pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori             
del procedimento.                                                               
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,               
l'accordo tra gli Enti locali coinvolti puo' prevedere che la                   
gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico              
responsabile del patto o del contratto.                                         
          Art. 25 - Procedimento                                                
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione                  
all'insediamento di attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha             
per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della               
tutela ambientale e della sicurezza.                                            
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu' regolamenti ai sensi            
dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si                 
ispira ai seguenti principi:                                                    
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura                       
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;               
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle                 
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;                       
c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per           
l'attestazione, sotto la propria responsabilita', della conformita'             
del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;                     
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il             
rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in            
conformita' alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione                
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e            
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;                                 
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di              
falsita' di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di              
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o                      
integrazioni;                                                                   
f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di              
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui           
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni              
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della Legge            
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 15 maggio 1997, n.           
127;                                                                            
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il                
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in           
tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla                
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce           
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il                
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e                 
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche' delle                     
osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi               
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;                                            
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non               
collegati professionalmente ne' economicamente in modo diretto o                
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unita'                  
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il                 
collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie              
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilita'              
previste dalla legge.                                                           
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e             
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme           
fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni              
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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