REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO I                                                                    
    DISPOSIZIONI GENERALI                                                       
          Art. 4                                                                
Ambito di applicazione                                                          
1. I progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono             
all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla                   
procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt. 9 e 10. Sono            
altresi' assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le            
parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od                   
ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con                 
caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli               
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.                                         
2. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi degli articoli             
da 11 a 18, i progetti di cui agli:                                             
a) Allegati A.1, A.2 e A.3;                                                     
b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente,                
all'interno di aree naturali protette definite dalla Legge 6 dicembre           
1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive                     
modificazioni ed integrazioni;                                                  
c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della                    
procedura di verifica (screening) di cui al comma 1.                            
3. Su richiesta del proponente sono assoggettati:                               
a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi               
negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;                                   
b) alla procedura di VIA i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2            
e B.3.                                                                          
4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3,             
l'autorita' competente puo' stabilire di esentare il proponente dal             
pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 e di contribuire           
alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del              
50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della               
procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA, in             
relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia                       
dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la                     
vulnerabilita' dei siti interessati.                                            
5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono           
ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di              
aree naturali protette.                                                         
6. Per le attivita' produttive, le soglie dimensionali di cui agli              
Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:            
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente                   
attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs n.              
112 del 1998;                                                                   
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano            
ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93           
del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione           
ed audit.                                                                       
7. Le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono              
incrementate altresi' del 20% per le attivita' produttive da                    
insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle                        
infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a               
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.              
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,             
la Provincia individua specificatamente, su proposta dei Comuni                 
interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.                
8. La disciplina della presente legge non si applica a:                         
a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale;                            
b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti                    
autorita', sia al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e           
del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamita' per            
le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art.           
5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995,             
n. 45.                                                                          
9. La Giunta regionale, su proposta della autorita' competente, puo',           
in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto                   
specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli           
effetti del comma 3, dell'art. 2, della Direttiva n. 85/337/CEE.                
L'efficacia dell'esenzione e' subordinata alla decisione favorevole             
della Commissione Europea.                                                      
10. Ai sensi dell'art. 1, commi 10 e 11 del DPR 12 aprile 1996, non             
sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di                
impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1,           
B.2 e B.3, nonche' i progetti che costituiscono loro modifica,                  
sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale                  
nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi              
dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.                                  
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 concerne Legge quadro sulle aree            
protette.                                                                       
2) La L.R. 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei parchi                  
regionali e delle riserve naturali.                                             
Comma 6                                                                         
3) Il testo dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota             
3) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 26 - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate                    
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano                     
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree                  
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi            
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e                 
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le forme di              
gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree                 
ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati,              
anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della             
Legge 23 dicembre 1992,  n.498, e dall'articolo 22 della Legge 8                
giugno 1990, n. 142 , nonche' le modalita' di acquisizione dei                  
terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche                   
mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle              
aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle           
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.           
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al              
comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia'           
esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al                      
procedimento di individuazione partecipano gli Enti locali                      
interessati.".                                                                  
4) Il Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993 concerne Regolamento           
del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore                
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.                    
Comma 8                                                                         
5) Il testo dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225,                   
concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione                 
civile, e' il seguente:                                                         
"Art. 5 - Stato di emergenza e potere di ordinanza                              
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,                  
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del           
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo           
1, comma 2, del Ministro per il Coordinamento della Protezione                  
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed                
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla            
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla                  
eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi            
presupposti.                                                                    
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla              
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto              
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di                   
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei            
principi generali dell'ordinamento giuridico.                                   
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega             
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il Coordinamento             
della Protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate            
ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a                
cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del                   
Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.            
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega             
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il Coordinamento             
della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai            
commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari                 
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il                  
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo            
esercizio.                                                                      
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere           
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e                
devono essere motivate.                                                         
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono                     
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,                  
nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate           
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n.               
142.".                                                                          
6) La L.R. 19 aprile 1995, n. 45 concerne Discipline delle attivita'            
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di                   
protezione civile.                                                              
Comma 9                                                                         
7) Il testo del comma 3 dell'art. 2 della direttiva n. 85/337/CEE del           
27 giugno 1985, citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                 
"Art. 2                                                                         
omissis                                                                         
3. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali,             
possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle                
disposizioni della presente direttiva.                                          
In questi casi gli Stati membri:                                                
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si             
debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni cosi'               
raccolte;                                                                       
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni              
relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;               
c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione,            
dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le            
informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri                
cittadini.                                                                      
La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli               
altri Stati membri.                                                             
La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito                       
all'applicazione del presente paragrafo.".                                      
Comma 10                                                                        
8) Il testo dei commi 10 e 11 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996,               
citato alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 1 - Ambito di applicazione                                                
omissis                                                                         
10. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le                
opere e/o gli impianti di cui agli Allegati A e B sottoposti a                  
procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della                
competenza del Ministero dell'Ambiente.                                         
11. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le                
opere e/o gli impianti di cui agli Allegati A e B che costituiscono             
modifica di progetti gia' sottoposti a procedura di valutazione                 
d'impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero                 
dell'Ambiente.".                                                                
9) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, citata               
alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:                                        
"Art. 6                                                                         
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il                
Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo                     
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto                
ambientale.                                                                     
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie            
in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di           
opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed             
alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3,           
4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei            
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata             
su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Comitato                     
scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla                
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27                
giugno 1985.                                                                    
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono                     
comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'Ambiente,           
al Ministro per i Beni culturali e ambientali e alla regione                    
territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto            
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della                    
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi           
e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e             
delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei                  
dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i              
piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio                   
ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere                  
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella           
regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a                
diffusione nazionale.                                                           
4. Il Ministro dell'Ambiente, sentita la regione interessata, di                
concerto con il Ministro per i Beni culturali e ambientali, si                  
pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta                
giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto               
riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei               
Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su            
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il                
Ministro dell'Ambiente provvede di concerto con il Ministro per i               
Beni culturali e ambientali.                                                    
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non                 
ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'Ambiente,            
la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.                              
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il                   
Ministro dell'Ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il                
parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4,           
o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio            
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la           
questione al Consiglio dei Ministri.                                            
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i Beni culturali e            
ambientali nelle materie di sua competenza.                                     
8. Il Ministro per i Beni culturali e ambientali nel caso previsto              
dall'articolo 1-bis, comma 2, del DL 27 giugno 1985, n. 312,                    
convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1985, n. 431,               
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del DPR 24 luglio 1977,           
n. 616, di concerto con il Ministro dell'Ambiente.                              
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo'                
presentare, in forma scritta, al Ministero dell'Ambiente, al                    
Ministero per i Beni culturali e ambientali e alla regione                      
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a                
valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni                 
dall'annuncio della comunicazione del progetto.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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