LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4
Ambito di applicazione
1. I progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono
all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla
procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt. 9 e 10. Sono
altresi' assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le
parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od
ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con
caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.
2. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi degli articoli
da 11 a 18, i progetti di cui agli:
a) Allegati A.1, A.2 e A.3;
b) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette definite dalla Legge 6 dicembre
1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della
procedura di verifica (screening) di cui al comma 1.
3. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi
negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;
b) alla procedura di VIA i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2
e B.3.
4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3,
l'autorita' competente puo' stabilire di esentare il proponente dal
pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 e di contribuire
alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del
50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della
procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA, in
relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia
dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la
vulnerabilita' dei siti interessati.
5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono
ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di
aree naturali protette.
6. Per le attivita' produttive, le soglie dimensionali di cui agli
Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente
attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs n.
112 del 1998;
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano
ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93
del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione
ed audit.
7. Le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono
incrementate altresi' del 20% per le attivita' produttive da
insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle
infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Provincia individua specificatamente, su proposta dei Comuni
interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.
8. La disciplina della presente legge non si applica a:
a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti
autorita', sia al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e
del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamita' per
le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art.
5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995,
n. 45.
9. La Giunta regionale, su proposta della autorita' competente, puo',
in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto
specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli
effetti del comma 3, dell'art. 2, della Direttiva n. 85/337/CEE.
L'efficacia dell'esenzione e' subordinata alla decisione favorevole
della Commissione Europea.
10. Ai sensi dell'art. 1, commi 10 e 11 del DPR 12 aprile 1996, non
sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di
impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1,
B.2 e B.3, nonche' i progetti che costituiscono loro modifica,
sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale
nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi
dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 2
1) La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 concerne Legge quadro sulle aree
protette.
2) La L.R. 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei parchi
regionali e delle riserve naturali.
Comma 6
3) Il testo dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998, citato alla nota
3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 26 - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le forme di
gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree
ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati,
anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della
Legge 23 dicembre 1992, n.498, e dall'articolo 22 della Legge 8
giugno 1990, n. 142 , nonche' le modalita' di acquisizione dei
terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche
mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle
aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al
comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia'
esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al
procedimento di individuazione partecipano gli Enti locali
interessati.".
4) Il Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993 concerne Regolamento
del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
Comma 8
5) Il testo dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225,
concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile, e' il seguente:
"Art. 5 - Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del Ministro per il Coordinamento della Protezione
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla
eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il Coordinamento
della Protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate
ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il Coordinamento
della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo
esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e
devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n.
142.".
6) La L.R. 19 aprile 1995, n. 45 concerne Discipline delle attivita'
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile.
Comma 9
7) Il testo del comma 3 dell'art. 2 della direttiva n. 85/337/CEE del
27 giugno 1985, citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 2
omissis
3. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali,
possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni della presente direttiva.
In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si
debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni cosi'
raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni
relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione,
dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le
informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri
cittadini.
La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli
altri Stati membri.
La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito
all'applicazione del presente paragrafo.".
Comma 10
8) Il testo dei commi 10 e 11 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996,
citato alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 1 - Ambito di applicazione
omissis
10. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le
opere e/o gli impianti di cui agli Allegati A e B sottoposti a
procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della
competenza del Ministero dell'Ambiente.
11. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le
opere e/o gli impianti di cui agli Allegati A e B che costituiscono
modifica di progetti gia' sottoposti a procedura di valutazione
d'impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero
dell'Ambiente.".
9) Il testo dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, citata
alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 6
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie
in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di
opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed
alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3,
4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Comitato
scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27
giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono
comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'Ambiente,
al Ministro per i Beni culturali e ambientali e alla regione
territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi
e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e
delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei
dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i
piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio
ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella
regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a
diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'Ambiente, sentita la regione interessata, di
concerto con il Ministro per i Beni culturali e ambientali, si
pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta
giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto
riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei
Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il
Ministro dell'Ambiente provvede di concerto con il Ministro per i
Beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non
ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'Ambiente,
la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il
Ministro dell'Ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il
parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4,
o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i Beni culturali e
ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i Beni culturali e ambientali nel caso previsto
dall'articolo 1-bis, comma 2, del DL 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1985, n. 431,
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616, di concerto con il Ministro dell'Ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo'
presentare, in forma scritta, al Ministero dell'Ambiente, al
Ministero per i Beni culturali e ambientali e alla regione
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a
valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni
dall'annuncio della comunicazione del progetto.".