REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

    TITOLO I                                                                    
    DISPOSIZIONI GENERALI                                                       
          Art. 3                                                                
Informazione e partecipazione                                                   
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge l'autorita'                
competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e             
della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti                
interessati nonche' lo scambio di informazioni e la consultazione con           
il proponente con le modalita' di cui ai Titoli II, III e IV.                   
2. Ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla                  
procedura di verifica (screening) e del SIA il proponente ha diritto            
di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici            
delle Amministrazioni pubbliche.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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