LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge l'autorita'
competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e
della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti
interessati nonche' lo scambio di informazioni e la consultazione con
il proponente con le modalita' di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla
procedura di verifica (screening) e del SIA il proponente ha diritto
di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici
delle Amministrazioni pubbliche.